Partecipazioni indirette e oneri di motivazione analitica nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 62 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta postula che l’ente locale esprima un’autonoma e analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il rinvio integrale, in via per relationem, alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla relativa documentazione non assolve gli oneri di motivazione analitica. La deliberazione deve inoltre dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e dell’espletamento della consultazione pubblica. Costituzione di nuove società e acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali restano fortemente circoscritte a esigenze eccezionali, in coerenza con l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e con il principio costituzionale del buon andamento.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società in house providing affidataria del servizio idrico integrato ha autorizzato la partecipata ad acquisire la totalità delle quote di una società privata, attiva nella manutenzione di reti idriche e fognarie, quale operazione di rinforzamento industriale. La delibera consiliare ha condizionato il voto favorevole in assemblea al parere di conformità della Corte dei conti. La società partecipata, con propria nota, ha trasmesso l’atto deliberativo alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La questione approda al giudice contabile perché la novella del 2022 ha attribuito alla Corte dei conti il controllo preventivo di conformità su costituzione di società e acquisto di partecipazioni, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, e dal rinvio agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto. Il perimetro dell’esame non è una compiuta analisi economico-finanziaria, che tradirebbe in cogestione l’azione amministrativa, ma la verifica della completezza e attendibilità della motivazione, secondo i parametri fissati dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.
La delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione: autorizza l’acquisto di una singola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo societario e a un progetto di scissione parziale proporzionale. Manca l’indicazione dei costi e del corrispettivo, pur desumibile dal term sheet entro un intervallo compreso tra 3.300.000 e 3.700.000 euro, e del debito verso il socio uscente. Il Collegio rileva che la motivazione è rinviata integralmente ad altri atti della partecipata, senza che la delibera individui gli aspetti strategici e qualificanti della scelta.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività ex artt. 4 e 5 TUSP, la Sezione osserva che il ricorso allo strumento societario è già avvenuto con la partecipata, gestore unico del servizio idrico: l’ulteriore acquisizione non è sorretta da presupposti di indispensabilità e infungibilità e contrasta con l’art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016. Lo schema di statuto della società target, per di più, presenta un oggetto sociale amplissimo, con profili di incoerenza rispetto all’art. 2361 cod. civ.
La Corte censura anche la motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE: le affermazioni dell’ente e della relazione non sono supportate da adeguata istruttoria, né risulta il complessivo esborso finanziario, tanto più a fronte della natura pubblica delle risorse della partecipata.
Infine, sul versante della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, il Collegio rileva che le argomentazioni si fondano essenzialmente su risparmi derivanti dal mancato ricorso a gare pubbliche, profilo incoerente con l’impianto del TUSP, indirizzato alla tutela della concorrenza. La delibera non misura i costi del mantenimento di un nuovo organismo in mano pubblica, né le passività che gravano sul gruppo acquisito. Da qui la non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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