Ottemperanza al giudicato pensionistico e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 313 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., costituisce lo strumento processuale con cui la parte vittoriosa consegue, anche coattivamente, il bene della vita riconosciuto in sentenza. Oggetto del giudizio è esclusivamente la verifica dell’esatto ed integrale adempimento del decisum giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento. La domanda va proposta, previa diffida alle Amministrazioni deputate ad ottemperare, con ricorso notificato. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza, ne prescrive le modalità, nomina eventualmente un Commissario ad acta e, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia della medesima Sezione, passata in giudicato, era stato riconosciuto al ricorrente il diritto all’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 539/1950 sul trattamento pensionistico in godimento, a decorrere dal 28.4.1995, unitamente alla corresponsione, a carico dell’INPS, dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi secondo il principio del cumulo parziale.

La sentenza era stata notificata sia al Ministero dell’Interno sia all’INPS. Seguiva una diffida all’adempimento, rimasta priva di riscontro. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per conseguire l’ottemperanza del giudicato, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. L’INPS si è costituito, sostenendo di essersi diligentemente attivato per quanto di competenza e addossando la mancata esecuzione alla condotta del Ministero dell’Interno, quale Amministrazione esclusivamente legittimata alla riliquidazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha qualificato la domanda ai sensi dell’art. 218 c.g.c. e ha ribadito la funzione del giudizio di ottemperanza pensionistico: assicurare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate, consentendo alla parte vittoriosa di ottenere il bene riconosciuto in sentenza anche in via coattiva.

Quanto ai presupposti processuali, la Corte ha verificato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso. La domanda è stata regolarmente introdotta all’esito di una valida diffida notificata il 23.8.2023, con inerzia dell’INPS protrattasi oltre il termine di trenta giorni richiesto ai fini dell’ammissibilità dell’azione, poi proposta con ricorso depositato il 5.10.2023.

Nel merito, il giudice ha circoscritto l’oggetto del giudizio alla sola verifica dell’esatto ed integrale adempimento del decisum, escludendo ogni ulteriore accertamento. Ha quindi rilevato il perdurante inadempimento tanto dell’INPS quanto del Ministero dell’Interno, non essendo stata data esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che aveva riconosciuto la riliquidazione della pensione.

L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine, rivolto alle Amministrazioni per quanto di competenza, di porre in essere gli atti necessari a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine assegnato di trenta giorni from la notifica. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato sin d’ora Commissari ad acta il Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Direttore provinciale dell’INPS di Napoli, perché provvedano entro i successivi trenta giorni, con comunicazione dell’attività svolta.

La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza: le Amministrazioni resistenti sono state condannate nella misura del 50% ciascuna, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, per l’importo complessivo indicato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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