Indebito pensionistico provvisorio irripetibile per affidamento consolidato del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 350 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico formatosi sul trattamento provvisorio di quiescenza, l’art. 162, comma 7, del D.P.R. n. 1092/1973 va interpretato alla luce dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, che esclude la ripetizione in assenza di dolo dell’interessato. La regola civilistica dell’incondizionata ripetibilità ex art. 2033 cod. civ. cede di fronte alla disciplina di settore, che attribuisce rilievo alla durata dell’erogazione contestata, all’assenza di responsabilità del percettore nell’insorgenza dell’errore e alla non riconoscibilità dello stesso. Il decorso di un considerevole lasso temporale tra la concessione del trattamento provvisorio e la liquidazione definitiva consolida il legittimo affidamento del pensionato in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale cessato dal servizio permanente e collocato in ausiliaria nel 2006, ha percepito dalla stessa data un trattamento provvisorio di quiescenza insieme a una pensione privilegiata ordinaria, concessagli in via provvisoria nel 2007. Solo nel febbraio 2019 il Ministero della Difesa ha trasformato in via definitiva il trattamento, con decorrenza dal gennaio 2011.
A seguito di tale conguaglio, nell’ottobre 2022 l’INPS ha emesso un provvedimento di debito per oltre 98.000 euro, riferito alle somme corrisposte in eccesso tra il trattamento provvisorio e quello definitivo nel periodo 2006-2022, disponendo una trattenuta mensile sulla pensione. Il riesame richiesto dal ricorrente è rimasto senza definizione, aprendo il giudizio contabile.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, poiché è lo stesso Istituto ad aver emesso il provvedimento impugnato, la Corte affronta il merito muovendo dall’art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973, che consente all’Amministrazione di ripetere le maggiori somme erogate sul trattamento provvisorio qualora la pensione definitiva non corrisponda a quella attribuita in via provvisoria.
Il giudice richiama la Corte costituzionale n. 208/2014, secondo cui l’affidamento è cedevole nella fase interinale precedente alla liquidazione definitiva, e riconosce che in sede definitiva l’Amministrazione corregge legittimamente gli errori della fase provvisoria. Ritiene tuttavia di dover valorizzare congiuntamente dato normativo e giurisprudenziale.
Decisivo è l’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, che non ammette il recupero delle rate riscosse e non dovute in conseguenza di provvedimento revocato o modificato, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato. Dal provvedimento di recupero non emerge l’elemento soggettivo del dolo, né alcun concorso del pensionato negli errori da cui è scaturito l’indebito: la buona fede del percipiente va quindi presunta, con conseguente irripetibilità.
La Corte consolida il percorso richiamando le Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM. Il termine regolamentare per la liquidazione definitiva, spirato infruttuosamente, non priva l’Amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma esiste un principio di affidamento del percettore in buona fede che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato. L’arco temporale di tre anni segna la soglia oltre la quale l’affidamento è ragionevolmente radicato.
Applicando tali principi alla vicenda concreta, connotata dall’assenza di dolo e dal notevole lasso di tempo tra l’erogazione provvisoria e la liquidazione definitiva del 2019, il comportamento dell’Amministrazione ha ingenerato nel percettore il ragionevole affidamento sulla correttezza del trattamento. Il ricorso è quindi accolto: dichiarata l’irripetibilità dell’indebito, l’INPS è condannato alla restituzione delle somme recuperate, oltre rivalutazione e interessi, cessando ogni futuro recupero, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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