Pensione privilegiata enti locali: serve la cessazione per inidoneità al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 176 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria ai dipendenti degli enti locali, disciplinato dall’art. 33, comma 1, lett. c) e comma 2, del R.D.L. n. 680/1938 e dall’art. 7 della legge n. 379/1955, presuppone che la cessazione dal servizio sia avvenuta per le cause e nelle condizioni previste dalla legge. Il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, ancorché determinate da difficoltà fisiche riconducibili alle infermità denunciate, non integra l’inidoneità al servizio richiesta dalla norma. La domanda di pensione di privilegio è soggetta al termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego. La mancanza del provvedimento formale di collocamento in pensione può essere sopperita dalle dichiarazioni rese in udienza dalla difesa della parte.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente di un ente locale iscritta alla CPDEL, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per le infermità denunciate come dipendenti da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto il nesso solo per una delle patologie riscontrate, ascritta alla 8° categoria di Tab. A.

Dopo la domanda amministrativa, l’INPS aveva respinto l’istanza rilevando che la ricorrente era cessata dal servizio per dimissioni volontarie e che la competente Commissione medica ospedaliera l’aveva ritenuta idonea al servizio d’istituto all’atto del collocamento a riposo. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con richiesta di riconoscimento del diritto e di ammissione di CTU.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni richiama la disciplina che regolava l’istituto prima dell’abrogazione intervenuta nel 2011, individuando nell’art. 33 del R.D.L. n. 680/1938, integrato dall’art. 7 della legge n. 379/1955, i presupposti puntuali del beneficio. Emerge così la duplice condizione richiesta: il nesso eziologico tra servizio e infermità e la cessazione dal servizio per le cause previste dalla legge.

Nella specie la ricorrente non è cessata per inidoneità al servizio. Le determine dell’ente locale si limitano a indicare il collocamento in pensione e la qualifica rivestita, senza riferimento a una invalidità di servizio ostativa alla prosecuzione dell’attività.

La mancanza del provvedimento formale di collocamento in pensione viene sopperita dalla dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente, che ha riconosciuto come il collocamento a riposo sia avvenuto a richiesta dell’interessata. La circostanza che tale richiesta sia stata determinata dalle difficoltà fisiche nell’adempiere ai doveri d’ufficio, e che la ricorrente si sia sentita costretta a lasciare il lavoro, non muta la qualificazione giuridica della cessazione: si tratta pur sempre di dimissioni volontarie, non di cessazione per inidoneità.

Viene quindi meno uno dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, con conseguente rigetto del ricorso. La Corte compensa le spese di lite per la sussistenza di apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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