Pensione di reversibilità al nipote convivente e mera vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 52 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante al nipote superstite convivente del pensionato defunto trova fondamento nella sentenza additiva della Corte costituzionale n. 180 del 1999, che ha esteso l’elenco dell’art. 38 d.P.R. n. 818/1957 ai minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Tale condizione non richiede ulteriori requisiti oltre la prova del mantenimento effettivo, desumibile dalla convivenza e dai dati economici. Ai fini della non autosufficienza economica dei genitori, la verifica si esaurisce nel raffronto tra il reddito complessivo e il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, secondo le istruzioni della circolare INPS n. 195/1999. La titolarità di immobili e la dichiarazione dei redditi del genitore che attesti il figlio a carico non prevalgono sui dati economici concreti, che restano determinanti.

Il Fatto

Il ricorrente, minorenne al momento del decesso del nonno materno, ha impugnato il provvedimento con cui la sede INPS competente ha respinto la domanda di reversibilità del trattamento pensionistico del nonno, sul rilievo che il genitore del ricorrente, titolare di pensione e di immobili, era in condizioni di provvedere al suo mantenimento. Ha impugnato anche la successiva deliberazione del Comitato di vigilanza, che ha confermato il rigetto in sede di ricorso amministrativo.

Il ricorrente ha allegato di essersi trasferito, dal 2015, con la madre e il fratello invalido presso l’abitazione del nonno, il quale avrebbe provveduto in via continuativa ed esclusiva al mantenimento del nucleo familiare. Ha contestato la valutazione dell’INPS, sostenendo che la situazione economica dei genitori si collocava al di sotto dei minimi reddituali e che i redditi del padre avevano natura assistenziale e non retributiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo, incentrato sull’art. 22 l. n. 903/1965 e sull’art. 8 l. n. 222/1984, e richiama la sentenza n. 180 del 1999 della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i soggetti equiparati i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. La Corte dei conti esclude che l’INPS abbia contestato tale aspetto: i provvedimenti di rigetto si fondano esclusivamente sulla ritenuta capacità dei genitori di provvedere al mantenimento.

Il giudice ritiene che la portata della pronuncia additiva non richieda condizioni ulteriori rispetto alla mera vivenza a carico, dimostrata dall’effettivo trasferimento dei nipoti e della madre presso i nonni dal 2015, in epoca antecedente al decesso, come attestato dallo stato di famiglia. L’amministrazione non ha contestato il dato oggettivo della convivenza, limitandosi a negarne la valenza probatoria.

La tesi dell’INPS si scontra con le stesse istruzioni dell’Istituto: la circolare n. 195/1999 prevede che, nei confronti del nipote superstite convivente, si possa prescindere dall’accertamento del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola non autosufficienza economica, ritenuta sussistente al di sopra del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%. La nota operativa INPDAP 30/2009 e la circolare INPS n. 185/2015 chiariscono che per reddito si intende la percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo.

Il reddito dei genitori risulta di gran lunga inferiore alla soglia, secondo dati non contestati nel quantum. Il giudice esclude ogni rilievo della proprietà degli immobili, i cui redditi, anche sommando le prestazioni pensionistiche del genitore, non raggiungono la soglia. Anche l’indicazione nella dichiarazione dei redditi del figlio a carico è qualificata come dichiarazione di scienza, che non prevale sugli elementi concreti. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto nei limiti quantitativi di legge, interessi e rivalutazione, e condanna dell’INPS alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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