Contributo regionale non rendicontato e danno erariale da sviamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 26 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato che, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustri lo scopo perseguito dall’ente. Il percettore del finanziamento risponde quindi davanti alla Corte dei conti quando distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate. La mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa. L’elemento soggettivo è ravvisabile nel dolo quando l’inadempimento restitutorio e l’omessa rendicontazione, uniti all’assenza di interlocuzione con l’amministrazione, rivelano una preordinata distrazione delle risorse.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’impresa individuale, in proprio e nella qualità di rappresentante legale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della società finanziaria regionale e, per essa, della Regione, per un importo superiore a euro 44.000. Il finanziamento, concesso a valere su una legge regionale per l’acquisto di macchinari e attrezzature, era stato erogato nel 2010.
Secondo l’accusa, l’imprenditore non aveva trasmesso il rendiconto delle spese entro il termine pattuito, circostanza che il programma degli interventi sanziona con la revoca totale del beneficio. Seguiva il provvedimento di revoca e l’intimazione di restituzione della somma, comprensiva della quota di debito residuo e degli interessi. Il convenuto non si costituiva e il giudizio proseguiva in contumacia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiarava la contumacia del convenuto, ritenuta rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con raccomandata successivamente ritirata da familiare convivente.
Nel merito, la Corte richiamava l’orientamento consolidato della Suprema Corte — da ultimo Cass. sez. unite n. 111 del 2020, con i precedenti Cass. S.U. n. 5019/10, n. 23897/15 e n. 1774/13 — secondo cui il percettore di un contributo pubblico che ne disponga in modo difforme dallo scopo risponde per danno erariale davanti alla Corte dei conti.
La sequenza temporale documentata rendeva palese, secondo il Collegio, la configurabilità del danno da sviamento del contributo. Il programma degli interventi prevedeva finanziamenti finalizzati a obiettivi specifici di sostegno all’economia e all’occupazione, con un preciso dovere di realizzazione e rendicontazione dell’intervento entro termini stabiliti. L’inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca, costituiva elemento fortemente indiziario dello sviamento delle risorse pubbliche.
Il Collegio osservava che, se un soggetto percepisce un contributo per una determinata iniziativa economica e questa cessa prima che l’ente erogante sia posto nelle condizioni di verificare l’effettività delle spese, il contributo non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato. La mancata rendicontazione rendeva quindi manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, secondo il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa, richiamato anche da C. conti, sez. III app. n. 152 del 2020.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte lo individuava nel dolo, desunto dall’inadempimento alla restituzione del finanziamento fin dalla prima rata, dall’omessa rendicontazione e dall’assenza di qualunque interlocuzione con l’amministrazione. L’inadempimento restitutorio a pochi mesi dall’erogazione era indice della volontà originaria e di una preordinata distrazione. Il convenuto veniva pertanto condannato al pagamento della somma richiesta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio liquidate in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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