Pensione privilegiata e concausa di servizio: la CTU prevale sul CVCS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 130 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il giudice contabile può fondare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, allorché essa sia logicamente e congruentemente motivata e non sia oggetto di contestazione critica delle parti. Il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio non è vincolante e può essere superato dalla perizia, che assume funzione di fonte oggettiva di prova per fatti accertabili solo con cognizioni specialistiche. Ai fini del trattamento privilegiato è sufficiente la concausa efficiente e determinante dell’infermità, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, non richiedendosi la causalità esclusiva. Il diritto consegue all’accertamento della dipendenza e all’ascrizione tabellare secondo il d.P.R. 23.12.1978 n. 915, con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto e accessori dalla scadenza di ciascun rateo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa prima come militare e poi, per transito, come civile, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia dilatativa in esiti di pregresso intervento di sostituzione dell’aorta ascendente e valvuloplastica, con ascrizione alla prima categoria tabellare o a quella di giustizia, e la conseguente rivalutazione della pensione privilegiata già in godimento in settima categoria.
La CMO aveva ascritto l’infermità cardiaca alla terza categoria, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio l’aveva ritenuta non dipendente da fatti di servizio, qualificandola come malformazione costituzionale. Il Ministero aveva negato il beneficio e l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione di privilegio. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti alla Corte dei conti, eccependo la gravosità delle mansioni operative svolte anche dopo l’accertamento della patologia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di ne bis in idem sollevata dal Ministero: il precedente ricorso al TAR aveva a oggetto il solo riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, mentre il presente giudizio concerne esclusivamente la pensione privilegiata, mai posta a fondamento di quella domanda.
Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui presupposto del trattamento privilegiato è che i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, donde una menomazione suscettibile di ascrizione tabellare. Non è dunque necessaria la causalità esclusiva, essendo sufficiente che il servizio abbia inciso sull’insorgenza o sull’aggravamento.
La CTU ha accertato che gli esiti di sostituzione dell’aorta ascendente sono concausati dal servizio: la displasia congenita della valvola costituiva condizione di inidoneità al servizio militare, e l’adibizione a mansioni operative ha anticipato l’evoluzione del quadro patologico rispetto all’età media di protesizzazione. Il consulente ha quindi ascritto la menomazione alla quinta categoria, per cumulo in quarta categoria Tab. A.
La Corte ha aderito alla perizia, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui, se il giudice condivide le conclusioni del perito, l’obbligo di motivazione è assolto con il rinvio alla stessa (Cass. civ. n. 3492 del 2002) e la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova (Cass. Sez. lav. n. 10916 del 2000; Cass. n. 2802 del 2000). Non essendo emersi rilievi critici delle parti, ha riconosciuto il diritto alla pensione di quarta categoria dalla data di transito nei ruoli civili, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo, condannando le amministrazioni alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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