Danno erariale da falsa attestazione presenza e quantificazione equitativa danno immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 151 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante artifici e raggiri quali la timbratura del cartellino marcatempo con allontanamento dal luogo di lavoro non giustificato, integra l’inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede e degli specifici doveri di fedeltà e diligenza, con conseguente obbligo di risarcire il danno patrimoniale pari alla retribuzione percepita nei periodi di mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il dipendente è altresì tenuto al risarcimento del danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza. Tale voce va liquidata equitativamente, assumendo a parametro non direttamente applicabile il criterio del doppio dell’utilità percepita di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, e la relativa azione prescinde da una previa condanna in sede penale. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni sull’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, che resta intatta nel suo nucleo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, inquadrato come istruttore programmatore, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.055,07, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa derivava da una segnalazione della Guardia di Finanza e dagli accertamenti svolti nell’ambito di un procedimento penale, da cui sarebbe emersa una diffusa irregolarità nell’effettiva presenza in servizio dei dipendenti.
Al convenuto si contestava di avere timbrato il cartellino all’inizio e alla fine del servizio, allontanandosi poi dal luogo di lavoro senza registrare le uscite e senza autorizzazione. La Procura quantificava le assenze in 5 ore e 52 minuti, con un danno patrimoniale di euro 55,07 e un danno all’immagine di euro 3.000,00. L’invito a dedurre era stato notificato, ma il dipendente non aveva depositato memorie né chiesto di essere ascoltato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, constatata la regolare notificazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e la corretta instaurazione del contraddittorio secondo l’art. 93 del codice di giustizia contabile.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo sull’orario di servizio nel pubblico impiego. Richiama l’art. 22 della legge n. 724/1994, che ha fissato i concetti di orario di servizio e di lavoro e ha previsto l’accertamento mediante forme di controllo obiettivo e automatizzato, nonché le direttive della Funzione Pubblica che qualificano l’osservanza dell’orario come obbligo essenziale della prestazione retribuita. Su questa base, l’allontanamento dal luogo di lavoro è giustificato solo da esigenze predeterminate e autorizzate, e deve essere oggettivamente rilevabile, poiché la presenza in ufficio è il parametro cui ancorare la retribuzione.
Rapportando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene acclarato, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza condotti tra ottobre 2018 e marzo 2019, che il convenuto si sia assentato arbitrariamente e senza giustificazione. La reiterazione delle condotte e la piena consapevolezza dell’illiceità dimostrano l’intenzionalità e il dolo. La Corte conferma quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per l’intero importo di euro 55,07, sottolineando come il valore esiguo in termini assoluti acquisti consistenza se rapportato al breve arco temporale di sei mesi.
Sul danno all’immagine, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 per contrasto con l’art. 76 Cost. Tale pronuncia, precisa la Corte, non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies, comma 2, se non per l’ultimo periodo, né sulle modalità di stima del danno all’immagine, che resta configurabile. La relativa azione prescinde da una previa condanna penale, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite richiamato.
Quanto alla quantificazione, il Collegio procede in via equitativa, assumendo a punto di riferimento il criterio del doppio dell’utilità percepita di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, pur non direttamente applicabile. Considerata la gravità del fatto, la reiterazione della condotta, ma anche il ruolo di non particolare esposizione del convenuto e il limitato impatto mediatico, liquida il danno all’immagine in euro 110,14, pari al doppio del danno patrimoniale e comprensivo di rivalutazione. La condanna complessiva è quindi di euro 165,21, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese processuali a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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