Prescrizione dell’azione erariale da conoscibilità del danno in capo all’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 29 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dalla data in cui il fatto dannoso si è verificato, intesa come conoscibilità obiettiva dello stesso in capo all’amministrazione danneggiata, e non dalla mera conoscenza soggettiva del Procuratore Regionale. La regola della decorrenza dalla richiesta di rinvio a giudizio nelle fattispecie penalmente rilevanti non ha carattere assoluto: cede quando gli elementi conoscitivi siano già nella disponibilità dell’ente, o siano da esso conoscibili aliunde, anche per il tramite di fonti di stampa analitiche e circostanziate. L’autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale esclude la sospensione necessaria del processo contabile in assenza dei presupposti di pregiudizialità tecnica. La declaratoria di prescrizione determina il proscioglimento in rito e preclude il rimborso delle spese legali al convenuto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un dipendente di una società in house della Regione Sardegna, all’epoca responsabile di un servizio dell’area mineraria, contestandogli l’indebito utilizzo di autovetture di servizio per fini privati lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede di lavoro, per un numero di giornate riferite all’anno 2013. Il danno patrimoniale è stato quantificato in poco più di settecento euro, tra canone di noleggio e costo del carburante.

La domanda traeva origine da una richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica per peculato e truffa, con procedimento penale ancora pendente al momento della decisione contabile. Il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa dell’esito penale e, nel merito, l’insussistenza del dolo e del pregiudizio, oltre alla prescrizione dell’azione erariale.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’istanza di sospensione necessaria. L’art. 106 del Codice di giustizia contabile richiede una pregiudizialità tecnica o giuridica, che presuppone il necessario antecedente logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie ricorre una mera consequenzialità logica, non sufficiente: i principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, richiamati dalle Sezioni Unite Civili n. 1768 e n. 12539 del 2011, impediscono di disporre la sospensione, anche a tutela della ragionevole durata del processo.

La Corte affronta poi la questione preliminare di prescrizione e la accoglie. L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 ancora il termine quinquennale alla data del fatto dannoso, che postula un’esteriorizzazione del pregiudizio percepibile in termini obiettivi, immediati ed univoci. Il momento iniziale, precisa il Collegio, non è quello della conoscenza, ma della conoscibilità obiettiva in capo all’organo dell’amministrazione tenuto alla denuncia, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ. e con il principio che esclude la rilevanza dei semplici ostacoli di fatto.

Le testimonianze rese nel processo penale dimostrano che i vertici dell’ente conoscevano e tolleravano le modalità di assegnazione delle auto, autorizzate verbalmente in deroga alla circolare interna. La percezione del danno era dunque entrata nella sfera cognitiva degli organi apicali sin dall’anno 2013, con la conseguenza che il termine iniziò a decorrere in quel momento.

La tesi della Procura, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla richiesta di rinvio a giudizio, non ha carattere assoluto. Soccombe quando gli illeciti siano conosciuti o conoscibili aliunde. Gli articoli di stampa del gennaio 2016, analitici e dettagliati, ricalcanti l’avviso di conclusione delle indagini, integrano i requisiti di specificità e concretezza della notizia di danno ex art. 51 del Codice di giustizia contabile. In entrambe le prospettive il termine quinquennale era spirato alla notifica della costituzione in mora.

Da qui il proscioglimento in rito per intervenuta prescrizione e l’esclusione del rimborso delle spese legali, difettando l’assoluzione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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