Pensione di reversibilità all’ex coniuge solo con assegno divorzile riconosciuto dal giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 150 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato, il requisito della titolarità dell’assegno divorzile ex art. 9, comma 2, legge n. 898/1970 presuppone il riconoscimento giudiziale dell’assegno medesimo, a seguito di domanda proposta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898/1970. Non è sufficiente il godimento di erogazioni corrisposte di fatto, né un accordo convenzionale tra i coniugi, ancorché recepito in sede di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 12 legge n. 162/2014. La legge n. 263/2005 ha interpretato autenticamente la disposizione nel senso che per titolarità dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento da parte del tribunale. Il giudice del rapporto pensionistico non può procedere ad accertamenti incidentali sulla spettanza in astratto dell’assegno.

Il Fatto

La ricorrente, ex coniuge di un pensionato deceduto, aveva chiesto all’INPS la pensione di reversibilità. La domanda era rimasta priva di riscontro nel termine di legge e si era formato il silenzio rigetto; l’Istituto aveva poi comunicato il diniego, rilevando che all’atto del decesso la richiedente non risultava titolare di assegno periodico divorzile, non essendo stata operata alcuna trattenuta sulla pensione diretta del dante causa ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898/1970.

La ricorrente ha dedotto che l’assegno mensile pattuito nell’accordo di divorzio, concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, integrava l’assegno divorzile e che l’Istituto non poteva sindacare le condizioni concordate tra le parti. Il Tribunale civile, adito in prima battuta, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 9, comma 2, legge n. 898/1970, che condiziona il diritto del coniuge divorziato a due presupposti: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5. La disposizione è stata interpretata autenticamente dall’art. 5 legge n. 263/2005, il quale ha chiarito che la titolarità coincide con l’avvenuto riconoscimento dell’assegno da parte del tribunale.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 25/2022), che ha evidenziato come la norma di interpretazione autentica miri a evitare accertamenti incidentali sulla spettanza in astratto dell’assegno nell’ambito di processi previdenziali. Il diritto vivente esige dunque una titolarità qualificata dell’assegno, non una mera aspettativa.

Sul piano della legittimità, la Sezione dà continuità all’orientamento secondo cui il requisito della titolarità presuppone il riconoscimento giudiziale dell’assegno, non essendo sufficiente il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o sulla base di convenzioni tra le parti (Cass. n. 15242/2000; Cass. n. 457/2000). Il principio è ribadito da Cass. n. 10291/2023: l’intervento del giudice si giustifica per gli effetti che si producono nelle sfere patrimoniali delle parti e dei terzi, istituti previdenziali compresi, e l’intreccio di tali interessi impone l’accertamento giudiziale, non supplito da mere intese non vagliate in sede giurisdizionale.

Nel caso concreto difetta il presupposto della percezione dell’assegno riconosciuto ope iudicis. Non può sopperirvi la clausola della convenzione divorzile che prevede il versamento mensile, qualificata dalla ricorrente come assegno convenzionale. Agli effetti dell’accertamento del diritto a pensione, il riconoscimento giudiziale costituisce requisito che non ammette equipollenti. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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