DIA non supera censure su distanze e diverso corpo di fabbrica (Cons. Stato n. 10049 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una DIA in variante che modifichi solo una parte del progetto non determina l’improcedibilità dell’intero ricorso avverso il permesso di costruire, dovendo le censure non superate essere esaminate nel merito. La disciplina pianificatoria che impone una distanza minima dal confine prevale sul principio della prevenzione e sul richiamo all’art. 877 cod. civ., poiché la regola urbanistica ripartisce equamente tra i confinanti la compressione dello ius aedificandi e salvaguarda l’ampiezza del distacco. È pertanto illegittima, e va annullata in parte qua, la porzione del titolo edilizio che autorizzi l’edificazione in aderenza in contrasto con le prescrizioni delle NTA, salvo il diverso assetto derivante dall’assenso scritto dei confinanti ove previsto dalla norma locale.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di un fondo edificato lungo il confine con il lotto della società controinteressata, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova costruzione su tre corpi di fabbrica, deducendo la violazione delle NTA del piano regolatore in materia di distanze e altezze e la lesione dell’art. 905 cod. civ.

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, sul rilievo che una successiva DIA in variante aveva modificato radicalmente il progetto e che i lavori erano stati ultimati senza contestazioni. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, censurando l’omessa considerazione delle doglianze relative ai corpi di fabbrica diversi da quello interessato dalla variante.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello. Gli appellanti hanno specificamente censurato la declaratoria di improcedibilità per difetto di ricostruzione del petitum e della causa petendi, avendo il TAR considerato superate tout court tutte le doglianze relative ai tre corpi di fabbrica. Le censure sul corpo A risultano inoltre già presenti nel ricorso introduttivo, con riferimento al prolungamento e alla sopraelevazione.

Nel merito, la declaratoria di integrale improcedibilità merita riforma: la DIA del 2010 ha inciso solo sull’edificio B, con riperimetrazione e riduzione della volumetria, arretramento e eliminazione dell’ultimo piano rialzato. Le doglianze relative al corpo A e al corpo C restano quindi da esaminare.

Le censure sull’edificio A sono infondate: si tratta di manufatto preesistente all’intervento, rispetto al quale non sono emerse modifiche rilevanti della sagoma né opere contrarie alle NTA, essendo stata peraltro dichiarata la rinuncia alla trasformazione abitativa del sottotetto.

Fondata è invece la doglianza sul corpo C, per la porzione autorizzata a sorgere in aderenza allo stabile degli appellanti. L’art. 16.2.1 delle NTA impone una distanza minima dal confine di cinque metri per ampliamenti, sopraelevazioni e riedificazioni, ammettendo deroga solo con l’assenso scritto dei confinanti. Il Consiglio richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, a prescindere dall’esistenza di parete cieca sul lotto confinante, la normativa pianificatoria salvaguarda l’ampiezza del distacco e ripartisce tra i proprietari la compressione dello ius aedificandi; il prevenuto non può invocare il principio della prevenzione per costruire in aderenza (Cass. civ., Sez. II, n. 25334 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 10318 del 2016; Cass. civ. n. 5146 del 2019 e n. 14705 del 2019).

Non occorrono ulteriori approfondimenti istruttori, vertendo essi su aspetti irrilevanti. L’appello è quindi parzialmente accolto e, in riforma della declaratoria di improcedibilità, il ricorso di primo grado è dichiarato in parte procedibile e accolto limitatamente alla porzione del permesso relativa al fabbricato C. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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