Decadenza dagli incentivi del GSE per documentazione falsa e autoresponsabilità del beneficiario (Cons. Stato n. 10193 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi del Conto Termico, il beneficiario è l’unico soggetto responsabile e non può invocare l’opera del tecnico incaricato per sottrarsi alle conseguenze della documentazione non veritiera. Accertata la falsità delle dichiarazioni e dei documenti allegati all’istanza, il GSE dispone la decadenza e il recupero delle somme erogate in forza di un potere doveroso e a esito vincolato, che non costituisce esercizio di autotutela e non richiede il bilanciamento degli interessi. Una volta riscontrata la non veridicità delle attestazioni, il Gestore non può che applicare la decadenza prevista dalla normativa di settore, restando esclusa ogni valutazione discrezionale sulla proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente veniva ammesso agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 per l’importo di € 3.861,00, in relazione alla sostituzione di una caldaia a gasolio con una caldaia a pellet. Il GSE avviava un procedimento di annullamento in autotutela sulla base di interlocuzioni con la Guardia di Finanza, dalle quali emergeva la falsificazione delle fatture e delle attestazioni di smaltimento del vecchio impianto. Il Gestore disponeva quindi l’annullamento del provvedimento di ammissione.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ritenendo che le illegittimità fossero presunte e non accertate in concreto, perché desunte da indagini relative ad altre vicende e collegate alla pratica solo dall’identità del tecnico asseveratore. Il GSE proponeva appello, contestando l’error in iudicando e la violazione delle norme di settore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. u), del D.M. 16 febbraio 2016, è soggetto responsabile colui che ha sostenuto le spese e ha diritto all’incentivo. Il fatto che la pratica sia stata istruita da un tecnico non muta tale qualifica, risultando il ricorrente unico intestatario delle fatture, beneficiario e contraente del Gestore.

Quanto alla censura sull’istruttoria, la Corte rileva che la Guardia di Finanza ha coinvolto direttamente anche l’intervento oggetto del contenzioso. Il GSE, ricevuto il riscontro del 30 gennaio 2020, si è attivato chiedendo all’interessato le proprie osservazioni; proprio da queste sono emersi elementi che hanno confermato la non veridicità delle informazioni rese. La successiva condanna dell’11 novembre 2020 del tecnico istruttore, che aveva ammesso la propria responsabilità, ha ulteriormente suffragato il quadro. Il Gestore non si è dunque affidato a mere notizie.

Riscontrata la falsità delle dichiarazioni, il GSE non poteva che applicare l’art. 14, comma 3, del D.M. 16 febbraio 2016, che impone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme già erogate. La disposizione trova conforto negli artt. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e 11 del D.M. 31 gennaio 2014 e nell’Allegato 1, lett. a), che annovera tra le violazioni rilevanti la presentazione di dati non veritieri o documenti falsi. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 2583 del 2022: il potere di decadenza ha natura doverosa ed esito vincolato, non è teso al riesame di una precedente determinazione e non richiede bilanciamento degli interessi.

Cadono anche le censure sul difetto di motivazione e sulla proporzionalità. I provvedimenti impugnati indicano con precisione le false spese e la non veridicità della documentazione di smaltimento, consentendo all’interessato di formulare compiutamente le proprie osservazioni. La Corte richiama il principio di autoresponsabilità, in forza del quale è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi a supporto della richiesta, ricadendo su di lui le carenze che incidono sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (Cons. Stato, Sez. II, n. 9303 del 2025). L’incentivo risponde a un interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse limitate, ai sensi degli artt. 81 e 97 Cost.

Il Collegio distingue infine il caso dal precedente Cons. Stato, Sez. II, n. 4486 del 2025, di segno opposto, poiché qui le fatture risultano materialmente falsificate, con conferma nella sentenza di condanna del tecnico. L’appello è dunque accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese di lite compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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