Zona franca urbana sisma: legittima l’esclusione delle imprese edili non preesistenti (TAR Marche n. 1019 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 759, lett. a) e c), della legge n. 145/2018, nella parte in cui esclude dalle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia le imprese esercenti attività riconducibili alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano sede legale o operativa nella zona franca, è manifestamente infondata. La diversità di trattamento rispetto alle imprese già insediate risponde a situazioni non assimilabili ed è espressione della discrezionalità del legislatore, volta a evitare duplicazioni di aiuti pubblici in favore degli operatori impegnati nella ricostruzione e a prevenire insediamenti opportunistici. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., non essendo comparabili situazioni sostanzialmente diverse, né dell’art. 4 Cost., estraneo alla materia contributiva. L’impugnazione del preavviso di revoca, atto endoprocedimentale, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il provvedimento finale non sia stato impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale con sede a Cingoli, operante nella tinteggiatura e posa in opera di vetri, presentava tre istanze per le agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge n. 50/2017. Le prime due venivano accolte, con concessione di un importo di 7.100,00 euro e, con decreto direttoriale del 7 agosto 2019, di 15.668,65 euro. La terza istanza, presentata il 3 giugno 2021, veniva invece respinta.
Il Ministero dello Sviluppo Economico notificava il preavviso di revoca del contributo del 26 novembre 2021 e, il 10 febbraio 2022, la comunicazione di non ammissione all’agevolazione. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 759, lett. a) e c), della legge n. 145/2018 per violazione degli artt. 3 e 4 Cost., là dove la norma esclude le imprese della categoria “F” ATECO insediatesi nella zona franca dopo il sisma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità della memoria conclusiva e dei documenti depositati dal Ministero il 30 luglio 2025, tardivi rispetto al termine dell’art. 73 c.p.a.. Rileva poi d’ufficio, con eccezione a verbale, l’improcedibilità dell’impugnazione del preavviso di revoca.
Il preavviso di revoca costituisce atto endoprocedimentale, privo di prescrizioni lesive, diretto a stimolare la partecipazione del privato. Poiché il provvedimento finale di revoca è stato emanato e non impugnato, l’eventuale annullamento del preavviso non avrebbe effetti, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse.
Nel merito del diniego del 10 febbraio 2022, il Tribunale ritiene la questione di costituzionalità manifestamente infondata. L’esclusione delle imprese di costruzioni evita che le stesse beneficino due volte degli aiuti pubblici, come operatori della ricostruzione e come destinatarie delle agevolazioni. Il requisito della sede mira invece a impedire che imprese non colpite dalla calamità si insedino opportunisticamente nella zona franca al solo fine di ottenere la sovvenzione. Il contemperamento di tali esigenze giustifica il diverso termine di insediamento previsto per le imprese edili rispetto alle altre.
Quanto all’art. 3 Cost., la Corte richiama il principio per cui la violazione del canone di eguaglianza sussiste solo quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre la diversità di disciplina corrisponde a situazioni non assimilabili, restando insindacabile la discrezionalità legislativa entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso concreto la distinzione è discrezionale e tesa a conciliare la rilevanza della ricostruzione con l’esigenza di evitare vantaggi competitivi per le imprese edilizie che si trasferiscano nella zona.
Manifestamente infondata è anche la dedotta violazione dell’art. 4 Cost., poiché l’assenza di contributi per il trasferimento di una ditta non incide sul diritto al lavoro né sulla possibilità di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della normativa sul sisma 2016.
Nota della Redazione
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