Condanna ex art. 73 comma 5 non più ostativa automatica al rinnovo (TAR Emilia-Romagna n. 104 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non costituisce più ipotesi ostativa automatica al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il diniego può fondarsi esclusivamente su una valutazione di pericolosità sociale in concreto dello straniero, che superi il mero dato della condanna. L’Amministrazione è tenuta a esaminare la lievità del fatto, l’unicità dell’episodio, la durata della permanenza in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo e la disponibilità di risorse. Il rinnovo dell’istruttoria consegue all’accertato difetto di motivazione del provvedimento fondato sull’automatismo normativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino bengalese titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 2003, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Bologna ha negato il rinnovo del titolo. Il diniego si fondava su una condanna a quattro mesi di reclusione e 900 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, qualificata come ostativa alla permanenza in Italia.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998 e dei principi dell’art. 8 CEDU, oltre alla mancata applicazione dell’art. 19 TUI come modificato dal d.l. n. 130/2020, in relazione alla protezione speciale. In sede cautelare il provvedimento è stato sospeso e la trattazione rinviata più volte in attesa del procedimento amministrativo sulla protezione. All’udienza il Collegio ha respinto l’ulteriore istanza di rinvio e deciso la controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la prima doglianza richiamando la recente pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La conseguenza è che, a fronte di tale condanna, il diniego può derivare solo da una valutazione di pericolosità in concreto dello straniero, ulteriore rispetto al mero fatto per cui è intervenuta condanna. Il TAR rileva che nel caso di specie tale valutazione è mancata: l’Amministrazione ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ma non ha considerato una pluralità di elementi favorevoli.
Il Collegio valorizza la lievità del fatto, l’assenza nell’abitazione di elementi indicativi di abitualità dell’attività di spaccio e l’unicità dell’episodio in quasi vent’anni di permanenza in Italia. Sottolinea inoltre che la condanna del 2020 risaliva a un fatto del 2014 e che non è stato accertato se, all’epoca, lo straniero fosse occupato. Non risulta smentita la deduzione di una regolare attività lavorativa idonea al sostentamento.
Da ciò deriva l’illegittimità del diniego fondato sull’automatismo discendente dalla valutazione legislativa dei reati c.d. ostativi, in assenza di un esame concreto dell’inserimento sociale. Il Collegio delinea anche il corretto ordine dell’azione amministrativa: l’Amministrazione dovrà procedere al rinnovo dell’istruttoria, valutando in via prioritaria il permesso per lavoro subordinato e, in caso di rigetto, in via subordinata la domanda per motivi di salute.
Il ricorso è dunque accolto e l’atto impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nel rispetto della motivazione. Le spese sono compensate, avuto riguardo alla recente sopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.