Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1070 del 28.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il mero avvio dell’attività provvedimentale dell’amministrazione non integra adempimento del giudicato: l’esecuzione si perfeziona solo con la materiale corresponsione di quanto dovuto. Il giudice amministrativo, accertata l’incompletezza dell’esecuzione, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, esclude la sussistenza di ostacoli normativi alla corresponsione delle somme riconosciute.
Il Fatto
Con sentenza del 26 luglio 2023 il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, aveva accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito a mettere a disposizione le relative somme, oltre alle spese di giudizio attribuite ai procuratori antistatari. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’amministrazione, era passata in giudicato.
Il Ministero aveva eseguito il titolo solo per la parte relativa alle spese di giudizio. I ricorrenti proponevano allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica lo stato di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pisa. Il thema decidendum riguarda, in particolare, se l’attività provvedimentale avviata dall’amministrazione possa ritenersi satisfattiva dell’obbligo di conformazione alla decisione giurisdizionale.
La risposta è negativa. Il Tribunale rileva che, al di là del documentato svolgimento dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti. L’adempimento, dunque, non può dirsi realizzato per il solo fatto che la procedura amministrativa sia stata attivata.
Il Collegio esclude altresì che la corresponsione delle somme incontri ostacoli di natura normativa. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. 30 settembre 2003 n. 269).
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo ai ricorrenti la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza. Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio nomina quindi il Prefetto di Pisa, o un suo sostituto, quale commissario ad acta, affinché provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni ove il primo decorra infruttuosamente, potendosi avvalere del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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