Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 1072 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se la stessa è priva di formula esecutiva, non essendo più richiesta l’apposizione di tale formula dopo la novella di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento all’obbligazione di pagamento posta a suo carico. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1132/2024, pubblicata il 22 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento di euro 1.500,00, oltre spese di lite.
La sentenza, notificata all’amministrazione debitrice il 3 dicembre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente chiede al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza, con condanna al pagamento delle somme dovute e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, in continuità con i propri recenti precedenti in casi analoghi, espressamente richiamati (sez. II, 29 maggio 2025 n. 498; sez. I, 17 marzo 2025 n. 225; sez. I, 19 dicembre 2024 n. 842). La questione centrale attiene ai presupposti processuali del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale verifica anzitutto la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica all’amministrazione debitrice, previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996. Sul punto il Collegio precisa che, alla luce della novella del d.lgs. 149/2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza: il termine decorre quindi dalla notifica della sentenza, anche priva di tale formula, richiamando in termini T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096.
Superata la verifica dei presupposti, il Collegio rileva che l’amministrazione, nonostante gliene incombesse l’onere, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento. L’inerzia documentale dell’ente, costituitosi solo formalmente, consolida l’accertamento dell’inadempimento.
Conseguentemente il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, procedendo al pagamento in favore della ricorrente. Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario delegato, con insediamento su sollecitazione di parte e termine di sessanta giorni per la piena esecuzione, ivi comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il compenso del commissario è liquidato fin d’ora in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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