Interdittiva antimafia annullata per difetto di attualità del condizionamento (TAR Liguria n. 107 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’attualità del tentativo di condizionamento mafioso può essere desunto anche da fatti risalenti nel tempo, purché dall’esame dei fatti più recenti emerga la persistenza del condizionamento; ove tale verifica dia esito negativo, l’informazione interdittiva deve essere annullata. Il mancato licenziamento di un dipendente condannato per art. 416-bis cod. pen. e detenuto non dimostra, di per sé, l’attualità del condizionamento, in assenza di elementi che comprovino contatti perduranti o l’imposizione della permanenza in organico da parte del sodalizio. I rapporti commerciali con un subappaltatore iscritto nella white list, il cui collegamento con la criminalità è indiretto e non riferibile al clan specificamente contestato, non integrano il requisito. L’interdittiva presuppone inoltre l’accertamento, in via indiziaria, che l’attività d’impresa sia stata condizionata o abbia agevolato il sodalizio: le dichiarazioni generiche di un collaboratore di giustizia, prive di riscontri sul punto, non assurgono a prova anche solo presuntiva.
Il Fatto
La ricorrente è una società operante nel recupero architettonico di immobili e nella realizzazione di infrastrutture ed edifici civili. Il Prefetto di Genova ha adottato nei suoi confronti l’informazione antimafia interdittiva ex artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, negando contestualmente l’iscrizione nella white list, sul presupposto di tentativi di infiltrazione da parte del clan ‘ndranghetista Grande Aracri di Cutro per il tramite di una cellula emiliana.
Gli elementi posti a fondamento erano: due notizie di reato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti risalenti al 2007 e al 2014; rapporti commerciali tra il 2019 e il 2021 con una società subappaltatrice poi attinta da interdittiva; la presenza in organico, sino al settembre 2023, di un dipendente genero del capo della cellula emiliana, condannato per art. 416-bis cod. pen. e detenuto dal gennaio 2015; l’assunzione di tredici ulteriori soggetti con precedenti o frequentazioni ritenute significative. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo sull’attualità del pericolo di infiltrazione, qualificandolo come profilo trasversale. Richiamata la giurisprudenza amministrativa, si afferma che i fatti posti a base dell’interdittiva possono essere risalenti, ma il tentativo di condizionamento deve essere attuale e tale attualità deve emergere dall’esame dei fatti più recenti: se da questi ultimi non esce confermata, l’informativa va annullata.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che quasi tutti gli elementi valutati dalla Prefettura risalgono a oltre otto anni prima del provvedimento: le fatture al 2007 e al 2014, la detenzione del dipendente al gennaio 2015, i precedenti e le frequentazioni dei “controindicati” non oltre il 2015, in una percentuale minima rispetto alle centinaia di dipendenti impiegati e per periodi brevissimi.
L’unico elemento relativamente recente — i rapporti con la società subappaltatrice tra il 2019 e il 2021 — non è sufficiente, per tre ragioni. All’epoca la società era iscritta nella white list, sicché non è escludibile l’ignoranza dell’impresa circa i collegamenti illeciti. Tali collegamenti erano indiretti e desunti dalle sole dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Soprattutto, non emerge che il subappaltatore intrattenesse rapporti con il clan Grande Aracri, mentre l’interdittiva si fonda sul condizionamento di quel preciso sodalizio.
Quanto al mancato licenziamento del dipendente detenuto, il Collegio esclude che possa fondare l’attualità: manca il benché minimo elemento su contatti perduranti tra impresa e dipendente durante la detenzione o sull’imposizione della permanenza da parte del clan. La circostanza è anzi smentita dall’aspettativa non retribuita e dalle interlocuzioni con i consulenti del lavoro, che ricondussero la scelta al timore di contenzioso.
È fondato anche il motivo sul condizionamento e sull’agevolazione. Il principale legame concreto era la figura del dipendente, che avrebbe gestito cantieri e selezionato personale avvalendosi della forza di intimidazione. Per le condotte estorsive, si tratta di un cantiere non riconducibile alla ricorrente; per i poteri decisionali, le dichiarazioni del collaboratore sono generiche e prive di riscontri. Manca dunque un insieme di indizi chiari e univoci. Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento; i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo rituale la rinuncia per difetto di procura speciale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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