Termini perentori della VIA statale e silenzio inadempimento del MASE (TAR Lazio n. 1106 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di VIA di competenza statale relativi ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, compresi quelli attuativi del PNIEC e del PNRR, i termini scanditi dall’art. 25 del TUA sono perentori ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Il loro inutile decorso integra silenzio inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, titolare del potere provvedimentale finale, cui è riconducibile anche l’attività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle sue dipendenze funzionali. Le difficoltà operative o organizzative interne non escludono l’illegittimità dell’inerzia e possono assumere rilievo solo quale eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario. La novella dell’art. 8, comma 1-ter, del TUA, introdotta dal d.l. n. 153/2024, non consente di ritenere superata la perentorietà dei termini per i progetti diversi da quelli PNRR.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 22 aprile 2024 al MASE l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo e alle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Cisterna di Latina. Il Ministero verifica la completezza della documentazione e pubblica l’avviso il 19 giugno 2024; dopo una richiesta di integrazioni e una seconda pubblicazione, la fase di consultazione si chiude il 14 novembre 2024.
Da quel momento il procedimento resta quiescente: non vengono acquisiti i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza. La diffida del 21 marzo 2025 non riattiva l’istruttoria. La società propone allora ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il MASE si costituisce con atto di mera forma e non deposita gli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via documentale che il progetto rientra nel campo di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, del TUA, dedicato alle procedure di VIA statale per i progetti compresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I-bis. L’istruttoria è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, organo posto alle dipendenze funzionali del Ministero.
Richiamato l’art. 25, comma 2-bis, del TUA, il Tribunale rileva che la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta la VIA, previo concerto del Ministero della Cultura. Il comma 7 qualifica perentori tutti i termini del procedimento.
Nel caso concreto l’istruttoria non è conclusa: il procedimento risulta ancora nella fase di istruttoria tecnica, senza i pareri dovuti, nonostante il decorso dei termini rispetto a tutte le fasi. Il Collegio richiama la giurisprudenza su fattispecie analoghe — TAR Lazio, sez. III, n. 12670 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 9761 del 2024 e n. 6616 del 2025 — secondo cui il MASE è il soggetto cui l’inerzia è riconducibile, quale titolare del potere provvedimentale.
Le difficoltà organizzative non valgono a escludere il silenzio: è onere del Ministero adottare le misure interne idonee ad assicurare il rispetto dei termini. Né la perentorietà è venuta meno per effetto dell’art. 8, comma 1-ter, del TUA introdotto dal d.l. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024: la clausola di salvaguardia riferita ai progetti PNRR non può leggersi come consentita deroga per gli altri progetti.
Il Tribunale riafferma quindi la qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità e di interesse pubblico prevalente, di matrice euro-unitaria, e ritiene violato anche l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il ricorso è accolto: accertata l’illegittimità del silenzio, il MASE è condannato a riattivare e concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con spese a suo carico.
Nota della Redazione
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