Ordine di demolizione e difformità dalla SCIA: nessun affidamento tutelabile (TAR Puglia n. 1162 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera realizzata in difformità dalla SCIA non presuppone la previa rimozione degli effetti del titolo edilizio, perché quel titolo non costituisce la base dell’intervento repressivo. Il privato non può invocare un affidamento incolpevole in relazione a un manufatto posto in essere in difformità dal titolo presentato. Le risultanze catastali non sono idonee, da sole, a provare la titolarità della proprietà immobiliare, avendo valore meramente indiziario. La porzione di sedime qualificata come relitto stradale, in mancanza di titoli idonei a provare la proprietà di un diverso soggetto, si presume riferibile al Comune, rientrando le strade comunali nel demanio stradale e non essendo usucapibili fino alla sdemanializzazione.

Il Fatto

A seguito di un sopralluogo, il Comune avviava il procedimento di demolizione di una recinzione realizzata su un’area qualificata come comunale e con modalità difformi da quelle segnalate. Il ricorrente, proprietario del fondo attiguo, presentava osservazioni sostenendo che la SCIA del 2012 era stata redatta quando l’area era ancora ricompresa nella sua particella e che solo successivamente, con un frazionamento catastale concordato con l’Ufficio tecnico, era stato separato il relitto stradale.

Il Comune riteneva che le osservazioni confermassero la proprietà comunale dell’area e notificava l’ordinanza di demolizione. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione dei termini per l’annullamento d’ufficio della SCIA e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la lesione dell’affidamento e l’infondatezza del presupposto della proprietà comunale. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso e contestava la difformità dell’opera rispetto al titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La questione centrale riguarda la necessità o meno di rimuovere gli effetti della SCIA prima di adottare il provvedimento repressivo. Il Tribunale rileva che la recinzione realizzata non è conforme a quella oggetto della segnalazione: la SCIA riguardava una recinzione metallica, mentre l’opera è in muratura e conci di tufo. Si tratta di circostanza incontroversa tra le parti.

Da ciò deriva che la SCIA del 2012 non costituisce il titolo edilizio posto a base dell’ordine di demolizione. Per tale ragione non era necessario rimuoverne gli effetti prima di adottare il provvedimento repressivo. I primi due motivi, incentrati sui termini dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, non risultano fondati.

Per le medesime ragioni non può essere accolto il motivo sull’affidamento incolpevole. Il ricorrente non può invocare alcuna tutela affidamentaria con riguardo a un’opera realizzata in difformità dal titolo presentato. L’assenza di un titolo conforme esclude in radice la buona fede qualificata che fonda la protezione dell’affidamento.

Quanto alla contestazione del presupposto di fatto, il Tribunale osserva che manca la prova che il fondo sia mai stato di proprietà del ricorrente, non essendo stato prodotto alcun titolo di proprietà. Le risultanze catastali non assumono rilievo dirimente: secondo la giurisprudenza richiamata (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4314 del 19.07.2024), l’accatastamento è un adempimento di tipo fiscale-tributario e ha valore solo indiziario.

Nelle mappe depositate l’area, prima del frazionamento, risultava contraddistinta con le lettere AAA, quindi con menzione distinta dalla restante particella. La relazione tecnica allegata alla variazione catastale qualifica la porzione come relitto stradale. Non essendovi contestazione sul fatto che la porzione fosse parte della sede stradale, e in mancanza di titoli idonei a provare la proprietà di un diverso soggetto, la proprietà va riferita al Comune. Le strade comunali fanno parte del demanio stradale e non sono usucapibili fino alla sdemanializzazione. Il ricorso è quindi infondato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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