Spese di lite non simboliche e rispetto dei minimi tariffari (Cons. Stato n. 1306 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite della non attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. Le soglie minime dei parametri tariffari fissate dal d.m. n. 147 del 2022 non sono derogabili al punto da scendere sotto il valore dello scaglione di riferimento, anche tenendo conto della riduzione per la modesta complessità o la serialità del contenzioso. La motivazione che sorregge la liquidazione non è apodittica quando dà conto del carattere seriale e della semplicità della causa. In tal caso la statuizione sulle spese è censurabile solo nel quantum, e il giudice d’appello provvede alla rideterminazione secondo i valori tariffari.
Il Fatto
L’appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale della Spezia, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il TAR ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta. Quanto alle spese, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità, ha liquidato l’importo di euro 500,00. L’appellante censura tale statuizione, deducendo che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.189,00 oltre accessori, con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., i precedenti resi dalla Sezione su casi analoghi. Riconosce che la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma ribadisce il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.
Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, la Corte valorizza il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al d.m. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili.
La sezione consultiva ha inoltre rimarcato la necessità di esplicitare l’inderogabilità dei minimi, evitando il ricorso alla locuzione “di regola” contenuta negli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, ed ha escluso che l’obiettivo dell’inderogabilità dei minimi tariffari contrasti con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Alla luce di tali coordinate, la Corte ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La motivazione della sentenza impugnata non è però apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata nel quantum: le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese dell’appello, liquidate in euro 300,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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