Casa mobile su ruote e vano in muratura: serve il titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 134 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I manufatti destinati a soddisfare esigenze abitative durevoli costituiscono costruzioni e richiedono il titolo edilizio, a prescindere dal sistema di ancoraggio al suolo, dalla presenza di ruote e dai materiali impiegati. Il requisito della precarietà dell’opera non si valuta in base alla sua agevole rimozione o alla destinazione temporanea soggettivamente attribuita, ma in relazione alla natura oggettiva e intrinseca delle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare. L’alterazione dello stato dei luoghi che ne deriva non è irrilevante ai fini urbanistici. Le opere accessorie realizzate in connessione con una costruzione abusiva restano assoggettate alla disciplina edilizia e non sfuggono alla repressione dell’abuso.

Il Fatto

La proprietaria di un lotto di terreno aveva collocato sul fondo una casa mobile su ruote, costituita da un monoblocco in pannelli plastificati ad uso abitativo, e aveva realizzato un vano in muratura di conci di tufo, rimasto allo stato grezzo. Il Comune aveva emesso una ordinanza di demolizione nei confronti del manufatto e, successivamente, un provvedimento di acquisizione al patrimonio dell’Ente.

Il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso tali atti erano respinti dal TAR Sicilia con sentenza semplificata. La proprietaria proponeva appello, sostenendo che la struttura prefabbricata dovesse ricondursi all’attività edilizia libera per la sua precarietà strutturale e funzionale, e che il vano in muratura fosse opera connessa all’esercizio dell’attività agricola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. I manufatti del tipo descritto, seppure collocati su ruote, richiedono il titolo edilizio. Essi vanno considerati alla stregua di case prefabbricate, rispetto alle quali la necessità della concessione discende dall’alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione della struttura a soddisfare esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati (Cons. Stato, Sez. V, n. 317 del 1990).

Il Consiglio richiama anche l’orientamento del giudice penale, secondo cui il requisito della precarietà non può collegarsi al carattere di stabilità temporanea soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione alla destinazione oggettiva dell’opera. Se il manufatto è destinato per sua natura ad abitazione o a soddisfare esigenze intrinsecamente durevoli, l’ipotesi della destinazione precaria contrasta con tali caratteristiche, anche quando la rimozione sia concretamente agevole (Cass. pen., Sez. III, n. 10504 del 2015).

Il Collegio valorizza la lettura dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che consente di apprezzare la precarietà in rapporto alla natura delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare (C.G.A., Sez. riun., n. 338/2013). Ne deriva che l’alterazione del territorio non può essere considerata precaria o irrilevante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 986 del 2011). Le censure avverso l’ordinanza di demolizione non sono pertanto accolte, difettando nella specie il requisito della immobilizzazione rispetto al suolo ma sussistendo una struttura destinata a dare utilità prolungata nel tempo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene destituita di fondamento la tesi dell’accessorietà delle opere consistenti in mura perimetrali e tettoia rispetto all’attività agricola. Si verte in innovazioni edilizie, peraltro accessorie a una costruzione di per sé non legittima, sicché l’assoggettamento alla disciplina edilizia permane. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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