Diniego di autotutela generico è atto meramente confermativo e inammissibile (TAR Calabria n. 1397 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’amministrazione a un’istanza di annullamento in autotutela che si limiti ad affermare in modo generico la correttezza delle pregresse verifiche costituisce atto meramente confermativo, privo di autonoma efficacia lesiva e non impugnabile. La conferma propria, autonomamente impugnabile, presuppone una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, di cui il provvedimento deve dare conto. Il termine decadenziale di impugnazione presidia la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e non può essere aggirato mediante la proposizione dell’istanza di autotutela. Le doglianze relative a una procedura concorsuale trovano il loro confine temporale nell’atto di approvazione della graduatoria finale, salvo che ne sia dimostrata la mancata conoscenza per causa incolpevole.

Il Fatto

Il Comune di Mottafollone ha approvato un bando di concorso per la copertura di due posti part time e indeterminati di operatore esperto. Il ricorrente ha partecipato per entrambi i profili e, per quello di autista compattatore, si è collocato al terzo posto; al primo posto è risultato un altro candidato, poi nominato vincitore. Acquisita la documentazione tramite accesso, il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, deducendo che il vincitore aveva falsamente dichiarato di non aver riportato condanne penali, essendo stato condannato nel 2003 alla pena di tre anni di reclusione.

Il Comune ha rigettato l’istanza con una comunicazione che si limitava ad affermare che le procedure concorsuali e le successive verifiche erano state effettuate correttamente. Il ricorrente ha impugnato tale diniego unitamente agli atti della procedura, chiedendone l’annullamento. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Ricostruisce la distinzione tra conferma propria e conferma impropria: la prima ricorre quando l’amministrazione dia conto di una effettiva e motivata nuova valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; la seconda quando si rifiuti di effettuare qualsiasi nuova valutazione. Nei casi in cui l’amministrazione rigetti l’istanza affermando genericamente la legittimità della precedente istruttoria, essa va ricondotta all’atto meramente confermativo.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato sez. V n. 4123 del 2024, secondo cui occorre verificare se l’atto sia stato adottato a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, ricordando anche l’orientamento per cui l’atto meramente confermativo “non modifica forma, motivazione e dispositivo del provvedimento confermato” (Cons. Stato sez. VI n. 3385 del 2021) e quello per cui la conferma propria richiede che l’amministrazione “entri nel merito della nuova istanza” (TAR Lecce n. 1059 del 2016).

Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato è un atto meramente confermativo, data la sua lapidaria giustificazione. Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui il riferimento alle “successive verifiche” dimostrerebbe lo svolgimento di una nuova istruttoria: è più ragionevole intendere tale locuzione come riferita alle verifiche eseguite a conclusione delle operazioni concorsuali. Il termine decadenziale, si osserva, presidia la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, e le ipotesi derogatorie vanno interpretate in modo restrittivo.

Il Tribunale esamina anche la tesi dell’autotutela obbligatoria in presenza di autodichiarazioni, richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2020 sulla decadenza quale vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, caratterizzata dal carattere vincolato del potere e soggetta a interpretazione restrittiva. L’istituto della decadenza non è applicabile al caso di specie, in cui viene in rilievo l’autotutela su un provvedimento di approvazione di graduatoria concorsuale e di nomina dei vincitori.

Infine, il Collegio rileva che, quand’anche si ammettesse la conversione dell’impugnazione per comprendere l’atto presupposto, l’eccezione di irricevibilità sarebbe fondata: le doglianze relative a una procedura concorsuale trovano il loro confine temporale nell’atto di approvazione della graduatoria finale, potendosi al più ipotizzare lo spostamento del dies a quo alla data di ostensione dei documenti (Cons. Stato sez. II n. 5469 del 2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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