Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti pecuniari della PA (TAR Calabria n. 1256 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il giudice amministrativo può riconoscere e determinare la penalità di mora dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La penalità ha natura sanzionatoria e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo, senza assorbirli né sostituirli. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo ovvero con l’insediamento del Commissario ad acta. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva condannato l’ente al pagamento di una somma complessiva in suo favore, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo. La decisione era stata confermata in appello con pronuncia divenuta definitiva e il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute e, in via ulteriore, la condanna dell’ente al versamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione: l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua idoneità a costituire titolo esecutivo e la perdurante inottemperanza dell’ente. L’amministrazione, infatti, non ha dato prova — come era suo onere — di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.

Accertato l’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il Tribunale ha esaminato la domanda accessoria di penalità di mora. Ha ritenuto l’istituto ammissibile anche nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la formulazione dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. come novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.

Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la misura è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ha sottolineato il carattere sanzionatorio dell’istituto, che si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, senza esaurirsi in essi.

Quanto alle decorrenze, la penalità è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta. Il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di sessanta giorni dalla notifica, nominando commissario il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, unitamente alle spese del giudizio, liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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