Parcheggio pertinenziale interrato non ammesso se l’immobile non è residenziale (TAR Toscana n. 1423 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parcheggio realizzato nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato è consentito dall’art. 9, comma 1, legge n. 122/1989 solo ad uso esclusivo dei residenti e purché non in contrasto con i piani urbani del traffico. Il requisito dello scopo residenziale costituisce presupposto indefettibile della fattispecie e difetta quando l’immobile principale abbia destinazione direzionale e l’opera sia posta a servizio di uffici e attività commerciali. Il giudice amministrativo può apprezzare la compatibilità dell’intervento con gli atti di pianificazione settoriale del traffico, senza che la valutazione comunale possa dirsi irragionevole a fronte di un parcheggio di notevole dimensione inserito in zona a traffico limitato. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti sorregge il provvedimento e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 17 settembre 2024 una SCIA per la realizzazione di un parcheggio interrato nel giardino tergale di un immobile di proprietà sito in Firenze, su Lungarno Serristori, da restaurare per ricavarne una galleria d’arte al piano terra e all’interrato e uffici ai piani restanti.
Il Comune di Firenze, con provvedimento della Direzione urbanistica prot. n. 334195 del 10.10.2024, dichiarava l’inefficacia della SCIA n. 2217/2024. La società impugnava tale atto davanti al TAR Toscana, censurando la carenza documentale contestata, l’incompatibilità con il piano di gestione del rischio alluvioni, la violazione della legge n. 122/1989, il contrasto con il regolamento regionale e urbanistico e l’asserita lesione dell’art. 15 delle NTA del Piano operativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento impugnato come atto plurimotivato e richiama l’orientamento consolidato secondo cui la legittimità di una sola delle giustificazioni indipendenti è sufficiente a sorreggere l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre. Su questa base ritiene dirimente l’esame del terzo e del quarto motivo.
Il Comune aveva contestato il contrasto dell’intervento con l’art. 9 della legge n. 122/1989, con il Piano urbano della mobilità sostenibile e con l’art. 65 delle NTA del Regolamento urbanistico, che nel centro storico dichiarato patrimonio UNESCO non consente parcheggi stanziali e pertinenziali. Il Collegio rileva che l’immobile principale ha destinazione direzionale, come dichiarato dalla stessa ricorrente, che qualifica l’opera come parcheggio stanziale a servizio degli uffici e della galleria d’arte.
La fattispecie viene sussunta nella seconda tipologia dell’art. 9, comma 1, legge n. 122/1989, relativa al parcheggio da realizzare nel volume interrato dell’area pertinenziale, che la norma consente ad esclusivo uso dei residenti e purché non in contrasto con i piani urbani del traffico. Poiché l’opera è posta a servizio di uffici e galleria d’arte, e l’immobile non è residenziale, difetta il requisito dello scopo residenziale.
Il progetto contrasta inoltre con gli atti di pianificazione comunale settoriale. Non è irragionevole la valutazione comunale sull’effetto impattante sul traffico di un parcheggio di notevoli dimensioni, pari a mq 636 per 26 posti auto, incompatibile con la logica del PUMS del centro storico fiorentino, zona a traffico limitato, che mira a incrementare l’uso dei mezzi pubblici e a ridurre il traffico veicolare privato.
Il Collegio osserva infine che l’art. 65 delle NTA del Regolamento urbanistico non prevede la realizzazione di parcheggi stanziali, comunque non realizzabili ai sensi della disciplina statale. Il terzo e il quarto motivo sono pertanto infondati e, trattandosi di ragione autosufficiente, il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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