Indennità paesaggistica ex art 167 a carico del proprietario non autore dell’abuso (TAR Sicilia n. 1440 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità dovuta ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, conseguente all’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo, ha natura riparatoria e non sanzionatoria in senso stretto: essa costituisce misura alternativa alla demolizione, di carattere reale e non personale. Ne deriva che l’obbligo di pagamento grava su chi ha la disponibilità del bene al momento dell’adozione del provvedimento di ingiunzione, anche se non autore materiale dell’abuso. All’indennità non si applica la disciplina dell’art. 7 della legge n. 689/1981 sull’intrasmissibilità della sanzione agli eredi e ai terzi aventi causa. Presupposto della misura non è l’accertamento di una responsabilità individuale, ma la verificata trasformazione dei luoghi in contrasto con la tutela paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un terreno sul quale insisteva un immobile edificato in epoca risalente dal dante causa, il quale aveva presentato domanda di condono edilizio. Dopo il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza, il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria. Successivamente l’Assessorato regionale ingiungeva al ricorrente, in qualità di proprietario, il pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

Il ricorrente impugnava gli atti deducendo la natura afflittiva della misura, con conseguente necessità di indirizzarla verso l’autore materiale dell’abuso e non verso l’attuale proprietario, oltre all’inapplicabilità della trasmissione dell’obbligazione in qualità di erede. L’Amministrazione si costituiva con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo nella qualificazione dell’indennità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e richiama le due ricostruzioni elaborate dalla giurisprudenza: quella che ne sottolinea il carattere riparatorio, alternativa alla demolizione, e quella che ne afferma la natura sanzionatoria in senso stretto (T.A.R. Palermo, sez. II, sentenza n. 3412/2023).

Il Collegio aderisce alla prima opzione. Un primo indizio è offerto dal criterio di quantificazione, che assume come riferimento il maggiore importo tra il danno arrecato al paesaggio e il profitto ricavato dalla violazione. Un secondo argomento è che la giurisprudenza dominante fa gravare l’obbligo di pagamento su chi ha la disponibilità del bene, a prescindere dalla titolarità dell’autore dell’abuso (T.A.R. Catania, sez. II, sentenza n. 2690/2022).

Su questa base il Collegio dichiara infondato il motivo con cui il ricorrente deduceva la propria estraneità alla commissione dell’illecito. La contestazione e l’irrogazione della misura sono ammissibili anche nei confronti degli aventi causa, poiché l’indennità opera come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, di carattere reale e non personale.

Ne consegue l’inapplicabilità della legge n. 689/1981 e, in particolare, della norma sull’intrasmissibilità della sanzione agli eredi e ai terzi aventi causa (Cons. Stato, sez. VI, n. 8171 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 6678 del 2020). Il presupposto della misura non è la responsabilità individuale, ma la verificata trasformazione dei luoghi in contrasto con la disciplina paesaggistica. La finalità è la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, non la punizione dei responsabili.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di causa liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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