Requisito di punta e triennio di riferimento tra lex specialis e chiarimenti (Cons. Stato n. 1475 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che richiede di aver realizzato nel triennio almeno un contratto per servizio analogo di importo minimo prefissato configura un requisito di punta e non consente di raggiungere la soglia mediante il cumulo degli importi di più contratti. Si tratta di legittima espressione della discrezionalità della stazione appaltante, che l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 rimette alla scelta dell’amministrazione. Ove la legge di gara risulti oggettivamente perplessa nel delimitare il periodo di riferimento, essa va interpretata nel senso che garantisce la massima partecipazione, con conseguente rilevanza del lasso temporale compreso tra l’anno espressamente indicato e la data di pubblicazione del bando. Resta fermo che la soglia economica deve essere raggiunta esclusivamente nel periodo utile e con riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite.
Il Fatto
Una società consortile indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa delle aziende sanitarie regionali. Per il lotto relativo all’archiviazione dei vetrini e blocchetti di anatomia patologica, un raggruppamento temporaneo presenta domanda di partecipazione. La stazione appaltante lo esclude per carenza del requisito di capacità tecnica previsto dal disciplinare, che impone di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno un contratto per servizio analogo di importo non inferiore alla soglia di lotto.
Il raggruppamento impugna l’esclusione davanti al TAR. Il giudice amministrativo accoglie in parte il ricorso, confermando la natura non frazionabile del requisito ma ritenendo illegittimo il rifiuto di valutare un ulteriore contratto prodotto in sede di soccorso istruttorio. In ottemperanza, la stazione appaltante riammette il raggruppamento e gli aggiudica l’appalto. Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione e la riammissione; il TAR annulla gli atti e dichiara l’inefficacia della convenzione. Entrambe le parti soccombenti propongono appello e i giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Sul primo appello, il Collegio esclude che il requisito di capacità tecnica possa essere soddisfatto cumulando più contratti. Il disciplinare richiede espressamente di aver realizzato almeno un contratto di importo minimo e la risposta resa in sede di chiarimenti conferma che il requisito è soddisfatto solo in presenza di almeno un contratto del relativo importo. La scelta di predisporre un requisito di punta risponde all’esigenza di verificare che l’operatore abbia già gestito commesse comparabili a quella oggetto di gara.
Il richiamo all’art. 7 del disciplinare in materia di avvalimento non è pertinente: altro è la possibilità di frazionare l’importo, altro la liceità del ricorso all’istituto. La Corte ricorda che l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di modulare il requisito, richiedendo più contratti per attestare la continuità operativa ovvero almeno un contratto per comprovare l’affidabilità dimensionale. Eventuali clausole escludenti andavano impugnate tempestivamente.
Sul secondo appello, la questione preliminare riguarda il periodo di riferimento. Il disciplinare indica gli anni 2021, 2022 e 2023, ma richiama anche la data di pubblicazione del bando; il chiarimento conferma il triennio antecedente alla pubblicazione. Di fronte a una legge di gara oggettivamente perplessa, il Collegio applica l’interpretazione estensiva che assicura la massima partecipazione, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8786 del 2025. È sufficiente la realizzazione del contratto di punta tra il 1° gennaio 2021 e il 23 dicembre 2024.
Il terzo motivo è rigettato. Viene in rilievo il momento dell’esecuzione, non quello della stipula, ma la soglia va raggiunta esclusivamente nel periodo indicato dalla legge di gara. Le fatture del 2022 e la quota ipotizzata per il 2021 non superano la soglia richiesta, e l’appellante non allega il raggiungimento dell’importo nel triennio utile.
Quanto al requisito di idoneità professionale, l’iscrizione nel registro delle imprese rileva in funzione dell’attività effettivamente esercitata. La documentazione attesta lo svolgimento, per un’azienda ospedaliera, di un servizio assimilabile a quello oggetto di gara, il che integra il requisito e rende irrilevante il precedente di segno contrario richiamato dall’appellante. Gli appelli sono rigettati con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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