Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1499 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, una volta passata in giudicato, è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuto adempimento è tenuta all’esecuzione, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi decorso ove la notificazione del titolo esecutivo risulti documentata. In caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, senza diritto ad alcun compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva adito il giudice del lavoro ottenendo il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici di riferimento. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 714/2023, aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta per un valore di 1.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.

La sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva ed era stata notificata ai fini esecutivi. Decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva dato corso all’adempimento né riscontro alla diffida. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati tanto il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..

Quanto al termine dilatorio, è documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 13 marzo 2024, con conseguente decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto adempimento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla condanna, con ordine di adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. nominando commissario ad acta un dirigente ministeriale, con facoltà di delega e termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.

Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni diritto in capo al commissario, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama in proposito l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, estesa alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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