Quasi flagranza: la sorpresa con tracce del reato non richiede percezione diretta (Cass. pen. n. 31889/2026)

Principi di diritto (Massima)
La quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: qualora, subito dopo il reato, l’arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, dovendosi escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e si ponga sulle tracce del fuggitivo per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa l’identità dell’autore del delitto e la direzione di fuga; ovvero nel caso in cui l’arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore con le cose o le tracce del reato. Nulla si oppone a che gli operanti vengano posti a conoscenza della commissione del reato in altro modo, anche a seguito di segnalazione della persona offesa, e che, in un circoscritto contesto spazio-temporale, rinvengano sul reo segni esteriori che lo ricolleghino al fatto denunciato, potendo anche le ferite, l’aspetto e l’atteggiamento costituire tracce indicative.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha convalidato l’arresto dell’indagato per il delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4) e 61, primo comma, n. 1), cod. pen., perpetrato ai danni della persona offesa, sul presupposto dello stato di quasi flagranza nel suddetto reato. L’arrestato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge in riferimento all’art. 382 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti per procedere all’arresto in quasi flagranza. Ha sostenuto che l’arresto sarebbe stato eseguito esclusivamente sulla scorta delle indicazioni fornite dalla persona offesa, in violazione dell’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto.

Secondo il ricorrente, l’art. 382 cod. proc. pen. consentirebbe la privazione della libertà personale su iniziativa della polizia giudiziaria solo nel caso di una responsabilità immediata, a vista, ovvero attraverso l’inseguimento o la sorpresa del reo con cose o tracce dalle quali appaia che il soggetto abbia commesso il reato immediatamente prima; sarebbe necessaria una continuità percettiva e operativa del segmento che conduce alla cattura, nel caso di specie mancante, perché la polizia giudiziaria avrebbe appreso del reato solo quando si è recata presso il Pronto soccorso dove la vittima era stata ricoverata. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto le censure infondate. Ha richiamato il principio secondo cui la quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: qualora, subito dopo il reato, l’arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, dovendosi escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e si ponga sulle tracce del fuggitivo per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti; ovvero nel caso in cui l’arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Ha precisato che il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti.

La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato si è conformato a tali criteri. La situazione fattuale muove dal momento in cui, intorno alle 19,20 del 1° marzo 2026, personale del Commissariato di P.S. vedeva giungere presso il Pronto soccorso la persona offesa con un vistoso sanguinamento alla schiena, che prima di essere sottoposta a intervento chirurgico riferiva di essere stata aggredita con un’arma bianca dal padre della compagna. Una seconda pattuglia, raggiunta l’abitazione della vittima, vi rinveniva le forbici utilizzate per il ferimento e tracce di sangue e assisteva al tentativo di fuga da parte dell’indagato. Lo stesso ricorso segnala la stretta contiguità cronologica tra l’allarme dato dalla pattuglia che in ospedale riceveva le prime notizie dalla vittima e l’arrivo sulla scena del crimine di altra pattuglia, che vi rinveniva tracce del reato e scorgeva l’arrestato nel tentativo di fuggire.

La Corte ha ritenuto che correttamente il Giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto sussistente la condizione della sorpresa del reo con cose o tracce dalle quali appariva che egli aveva commesso il reato immediatamente prima, avendo gli operanti proceduto all’arresto perché il ricorrente si trovava nel luogo teatro dei fatti, in presenza delle tracce ematiche e dell’arma utilizzata, mentre era in procinto di darsi alla fuga. Ha ritenuto che erri il ricorrente nel ritenere la necessità che la polizia giudiziaria debba risalire alla commissione del reato direttamente dalle tracce rinvenute sull’arrestato, giacché nulla si oppone a che gli operanti vengano posti a conoscenza della sua commissione in altro modo, anche a seguito di segnalazione della persona offesa, e che, in un circoscritto contesto spazio-temporale, rinvengano sul reo segni esteriori che lo ricolleghino al fatto denunciato, potendo anche le ferite, l’aspetto e l’atteggiamento costituire tracce indicative. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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