Autorizzazione trader prodotti energetici e verifica sostanziale di affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 152 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trader di prodotti energetici, prevista dall’art. 1, comma 945, della legge n. 205/2017, non costituisce provvedimento vincolato. Il combinato disposto dell’art. 1, comma 948, della legge n. 205/2017 e dell’art. 23, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 504/1995 individua le condizioni ostative al rilascio, ma non esaurisce il perimetro della valutazione demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il controllo dell’Amministrazione non è meramente ricognitivo: si svolge mediante un’analisi globale e complessiva dell’idoneità e dell’affidabilità del richiedente, comprensiva della capacità patrimoniale, dell’affidabilità fiscale e professionale e delle prospettive economico-finanziarie dell’attività. La richiesta di documentazione contrattuale e previsionale è legittima in quanto strumentale alla verifica dell’affidabilità della filiera e alla finalità antifrode. Il diniego fondato sulla mancata produzione di tali documenti e sull’impossibilità di fugare i dubbi sull’affidabilità è esente da vizi.
Il Fatto
Una società di recente costituzione, avente ad oggetto il commercio di benzina e gasolio, presenta istanza per essere autorizzata ad operare come trader avvalendosi di depositi fiscali di terzi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiede l’integrazione documentale, comprensiva dell’atto di assenso del depositario, dell’elenco dei depositi ausiliari e dei fornitori, dei contratti di approvvigionamento e del conto economico previsionale.
La società non produce gran parte della documentazione richiesta. L’Amministrazione emette quindi il diniego, avverso il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 205/2017 e del decreto MEF 12 aprile 2018, sostenendo che l’autorizzazione sarebbe atto vincolato e che i documenti richiesti sarebbero ottenibili solo da chi sia già in possesso della qualifica di trader. L’Agenzia si costituisce depositando le linee di indirizzo del 19 aprile 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il potere autoritativo trova fondamento nell’art. 1, comma 945, della legge n. 205/2017; il diniego e la sospensione istruttoria sono disciplinati dal successivo comma 948, che rinvia ai commi 6 e 7 dell’art. 23 del T.U. Accise. Su questa base la ricorrente assume che l’autorizzazione potrebbe essere negata solo in presenza dei presupposti ostativi tipizzati.
La tesi non è condivisa. Il Tribunale richiama il precedente del TAR Milano n. 2245/2024, secondo cui l’autorizzazione in esame non è provvedimento vincolato. La verifica dell’idoneità e dell’affidabilità del soggetto deve avvenire mediante un’analisi globale e complessiva, già affermata dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia n. 2335/2022; Cons. Stato n. 4343/2023), diretta ad accertare se il rispetto formale dei presupposti si saldi con la sostanziale capacità del richiedente di assolvere agli obblighi previsti.
Il controllo dell’Agenzia non è dunque controllo formale, ma verifica sostanziale estesa a elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, quali la capacità patrimoniale e l’affidabilità fiscale e professionale, con incidenza sulla filiera di approvvigionamento e di stoccaggio. La conclusione è posta in linea con la Raccomandazione della Commissione europea del 29 novembre 2000, che assume a presupposto autorizzatorio l’accertamento di una solida posizione economica del richiedente, allo scopo di evitare l’ingresso nel settore di soggetti non affidabili.
I documenti richiesti sono pertanto strumentali alla verifica dell’affidabilità di una società di nuova costituzione, con unico socio e capitale sociale di ridotto ammontare, e della disponibilità di risorse economico-finanziarie adeguate all’operatività nel settore. La mancata produzione dei contratti dimostranti i rapporti con i fornitori e lo stoccaggio — eventualmente anche mediante accordo commerciale vincolato tramite clausola sospensiva — e l’impossibilità di valutare il margine economico dell’attività giustificano il rigetto per mancanza dei requisiti minimi di affidabilità.
Il provvedimento è quindi esente dai vizi dedotti, fondandosi su un’istruttoria accurata, la cui valutazione rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione. Il ricorso è respinto e le spese sono liquidate in favore dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza.
Nota della Redazione
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