Il consorziato può spendere il requisito maturato eseguendo il servizio (TAR Toscana n. 1596 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell’aver svolto un determinato servizio è posseduto anche dalla consorziata che lo abbia materialmente eseguito, nonostante il contratto sia stipulato dal consorzio di cooperative. La legge di gara che collega il requisito all’esecuzione del servizio, e non alla titolarità del contratto pubblico, impone di verificare l’esecuzione e non l’imputazione giuridica del rapporto. La comunicazione del requisito dal consorziato al consorzio non priva la consorziata del requisito che ha maturato. Il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente va risolto dando priorità al gravame principale.

Il Fatto

Una stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per il servizio di pulizia degli spazi di due aeroporti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al primo posto si è collocata una società cooperativa, al secondo una società concorrente, che ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la mancanza del requisito di capacità tecnico-professionale in capo all’aggiudicataria.

La ricorrente ha sostenuto che il fatturato maturato dall’aggiudicataria quale consorziata esecutrice di un consorzio nazionale, nell’ambito di un contratto stipulato tra il consorzio e una società ferroviaria, non potesse essere considerato utile: il requisito sarebbe imputabile unicamente al consorzio, unico titolare del rapporto. L’aggiudicataria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente. Muovendo dalla rilevanza degli interessi legittimi eterogenei, il collegio ritiene che l’accoglimento dell’incidentale non determini l’improcedibilità del principale, permanendo l’interesse alla rinnovazione della gara. L’ordine delle questioni impone quindi di esaminare prima il ricorso principale.

Nel merito, il giudice osserva che la legge di gara richiedeva il fatto in sé dello svolgimento di un servizio di determinato importo annuale, relativo ad attività di pulizia in strutture aperte al pubblico ad elevata presenza di utenti. B&B Service aveva allegato l’attestazione del consorzio, con analitica indicazione del fatturato per anno di competenza, sempre superiore alla soglia richiesta.

La tesi della ricorrente non è condivisa. Il collegio richiama l’orientamento secondo cui il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, ma ciò non esclude che lo stesso requisito maturi anche in capo alla cooperativa che lo ha materialmente svolto. La comunicazione del requisito tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spenderlo, non ne priva la consorziata del perdurante possesso.

La funzione dei requisiti di idoneità tecnica è dimostrare la capacità del partecipante di eseguire le prestazioni: l’avvenuta esecuzione dello specifico servizio è idonea a dimostrare la capacità tecnica di gestione, a prescindere dall’affidamento ricevuto da un consorzio di appartenenza. Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione respingendo una doglianza identica: ciò che rileva non è l’imputazione giuridica del contratto, ma l’esecuzione delle prestazioni.

Le consorziate possono partecipare autonomamente alle procedure e spendere i requisiti delle attività svolte. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibili i motivi aggiunti sul soccorso istruttorio e, non residuando interesse, anche il ricorso incidentale. Il ricorso principale è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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