SCIA alternativa non sana opere realizzate dopo scadenza del titolo (TAR Puglia n. 1599 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23 d.P.R. n. 380/2001 è ammessa solo nelle fattispecie tassativamente contemplate dalla norma e non può essere utilizzata per il completamento di un edificio i cui titoli edilizi siano scaduti. L’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 consente il ricorso alla segnalazione certificata per le sole opere realizzabili mediante SCIA ordinaria ex art. 22, non per la quasi totalità di un nuovo manufatto. Il mancato esercizio dei poteri inibitori nei termini non consolida la posizione del segnalante né legittima le opere, restando integro il potere/dovere di vigilanza edilizia del Comune. Le opere realizzate alla scadenza del titolo, prive dei requisiti di autonomia e funzionalità, sono in totale difformità dal permesso di costruire. Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è legittimo quando le opere abbiano determinato creazione di volume, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, e la sanatoria ex art. 36 è preclusa dalla mancanza del presupposto paesaggistico.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un terreno in zona agricola nel Comune di Otranto, ove erano stati rilasciati un permesso di costruire e un permesso in variante, previa autorizzazione paesaggistica, per un fabbricato rurale ad uso abitativo con cantina e deposito interrati. I lavori non venivano avviati nei termini: interveniva una proroga comunale e, secondo la tesi del ricorrente, una proroga ex lege. Veniva realizzato solo il rustico del piano interrato. Nel 2020 e nel 2022 il ricorrente presentava due SCIA, la seconda in variante, quindi riprendeva i lavori. A seguito di sopralluoghi del corpo forestale, il Comune sospendeva il cantiere con ordinanza del gennaio 2023, rilevando la scadenza dei titoli e l’inidoneità delle segnalazioni.
Il ricorrente presentava istanza di sanatoria edilizia e di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Avverso il diniego formatosi per silenzio proponeva ricorso, poi integrato da motivi aggiunti contro i sopravvenuti dinieghi espressi del maggio e giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.: l’adozione dei provvedimenti espressi di rigetto, impugnati con motivi aggiunti, ha superato il silenzio, facendo venir meno l’interesse alla decisione sul diniego tacito.
Nel merito, il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi aggiunti, con cui si sosteneva la legittimità delle opere perché eseguite durante la vigenza dei titoli e l’inefficacia dei provvedimenti repressivi tardivi. Le censure sono infondate. Le SCIA non costituiscono titolo idoneo: quella del 2020 era alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. n. 380/2001, norma che ammette l’istituto solo per fattispecie specifiche — ristrutturazioni, interventi su piani attuativi conformi, esecuzione diretta di strumenti urbanistici di dettaglio — non riconducibili a un edificio di cui era realizzato solo il rustico interrato.
Quanto all’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il completamento delle opere non ultimate è subordinato al rilascio di un nuovo permesso, salvo che si tratti di interventi realizzabili mediante SCIA ordinaria ex art. 22, che non contempla la quasi totalità di un nuovo edificio. Le segnalazioni del 2020 e del 2022 sono dunque estranee al loro ambito applicativo.
Da ciò deriva che le opere successive sono eseguite in assenza di titolo e che il mancato intervento inibitorio del Comune non ha inciso sul potere di rilevarne l’illegittimità. Il Collegio richiama il consolidato orientamento — TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1452 del 30 ottobre 2024 — secondo cui il termine dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 opera solo per attività astrattamente soggette a SCIA, restando salve le attribuzioni di vigilanza ex art. 21, comma 2-bis.
Anche il rustico interrato è illegittimo. Applicando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 30 luglio 2024, le opere realizzate alla scadenza del titolo prive di autonomia e funzionalità sono in totale difformità e soggette a demolizione ex art. 31. Non vi è stata integrazione postuma della motivazione, avendo l’ordinanza di sospensione, non impugnata, già dedotto la scadenza dei titoli. Il terzo e quarto motivo sono parimenti infondati: il diniego paesaggistico si fonda sulla creazione di volume e sulla modifica dell’aspetto esteriore dell’area, preclusiva della sanatoria ex art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. L’amministrazione valuta le opere nella loro consistenza attuale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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