Coordinatore d’Ambito non riservato agli assistenti sociali (TAR Molise n. 159 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1 della legge n. 84/1993 non attribuisce agli assistenti sociali alcuna riserva per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore d’Ambito. La norma riconosce al professionista solo la possibilità di concorrere all’organizzazione e alla programmazione e di esercitare attività di coordinamento e direzione, senza imporre l’iscrizione all’albo per funzioni ulteriori e diverse. Il Coordinatore d’Ambito Territoriale Sociale svolge compiti latu sensu manageriali, di raccordo tra uffici e organi politico-amministrativi, che richiedono una professionalità più ampia ed eterogenea. La scelta regionale di estendere la platea degli idonei a soggetti muniti di laurea specifica o aspecifica e di pregressa esperienza costituisce esercizio di discrezionalità coerente con la cornice normativa. La censura che contesti genericamente il requisito del servizio è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

L’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio regionale del Molise, ha impugnato la delibera di Giunta regionale n. 107 del 29.2.2024 e l’allegato Avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco regionale dei Coordinatori d’Ambito, insieme agli atti connessi e alla determina di nomina della commissione. Il ricorrente ha contestato la parte in cui gli atti consentono l’accesso all’elenco a soggetti non iscritti all’albo degli assistenti sociali.

Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnativa alla determina dirigenziale n. 4101/2024 e all’allegato elenco degli idonei. La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione dell’Ordine, e chiedendo comunque il rigetto nel merito. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è pervenuta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nell’individuare i requisiti di accesso all’elenco l’amministrazione esercita poteri discrezionali di valutazione, a fronte dei quali la posizione del ricorrente è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale confronta le funzioni del Coordinatore d’Ambito, definite dall’art. 34 del Regolamento regionale n. 1/2015, con il proprium della professione di assistente sociale. Le prime consistono in compiti gestionali e organizzativi di cerniera tra uffici e organi politici; il secondo trova disciplina nell’art. 1 della legge n. 84/1993. Da qui la conclusione che si tratta di funzioni distinte, per le quali non è richiesta la qualifica professionale di assistente sociale.

Il Collegio esclude l’esistenza di una riserva in favore della categoria. L’uso dei verbi “concorre” e “può” nella norma professionale rivela una semplice facoltà, non un’esclusiva. Neppure il Regolamento regionale n. 1/2015 soccorre la tesi ricorsuale, perché riserva agli assistenti sociali il solo coordinamento di strutture che rendono prestazioni sociali, attività più circoscritta di quella del Coordinatore.

Quanto alla conferma automatica degli iscritti nel precedente elenco, la doglianza è infondata: si tratta di scelta discrezionale rispetto alla quale il ricorrente ha evocato in modo generico la violazione dei principi di par condicio e trasparenza, senza allegare elementi concreti. La censura sul requisito del servizio è invece inammissibile, perché esorbita dalla legittimazione dell’Ordine e difetta della specificità richiesta dall’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., non essendo individuato alcun parametro giuridico violato.

Infondata è anche la doglianza sulla composizione della commissione, non esistendo alcuna norma che imponga la presenza di un assistente sociale. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dei quali viene dedotta solo in via derivata l’illegittimità, sono respinti; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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