Inammissibile il ricorso collettivo avverso la circolare sul compenso di guardia (TAR Emilia-Romagna n. 15 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto atti generali di natura interpretativa il ricorrente è tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento, qualificando la propria posizione rispetto agli effetti dell’atto. In difetto di tale dimostrazione, e in assenza di elementi che consentano di valutare l’omogeneità delle posizioni dei singoli partecipanti, il ricorso collettivo è inammissibile. È parimenti irrituale la domanda che censuri una circolare interpretativa la quale lascia invariata la spettanza del compenso forfettario di guardia e incida solo sul riconoscimento di ulteriori ore di recupero psicofisico, quando non sia dedotta alcuna concreta censura sul pregiudizio economico lamentato. Resta ferma la facoltà di riproporre l’azione precisandone oggetto e ragioni.
Il Fatto
Centotrentuno ricorrenti hanno impugnato gli atti generali con cui l’Accademia Militare di Modena ha rivisto, a decorrere dal 2020, la disciplina del recupero compensativo e psicofisico connesso al compenso forfettario di guardia. Fino al 31 dicembre 2019 l’Amministrazione riconosceva, a fronte di un turno di ventiquattro ore continuative, la remunerazione con CFG per otto ore, otto ore di recupero psicofisico nel giorno smontante e otto ore di recupero compensativo nel giorno successivo.
Con la nuova lettura dell’art. 9 del d.P.R. n. 163 del 2002 l’Amministrazione ha ritenuto dovuti il CFG per otto ore e il solo recupero compensativo, escludendo il secondo giorno di recupero psicofisico, e ha disposto il recupero delle giornate riconosciute in eccesso. I ricorrenti non hanno impugnato gli atti applicativi, ma hanno agito per l’accertamento del diritto al trattamento economico e giuridico precedentemente attribuito, chiedendo in via strumentale l’annullamento degli atti generali interpretativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame affetto da plurime criticità in rito. Anzitutto manca la dimostrazione dell’interesse concreto ed attuale: i ricorrenti non provano di essere stati incisi dalla sopravvenuta interpretazione della norma e non si qualificano, sicché non è dato sapere se abbiano prestato o siano destinati a prestare servizi di durata pari o superiore alle ventiquattro ore.
Neppure è possibile, in totale assenza di specificazioni, valutare l’omogeneità delle posizioni vantate dai singoli e, dunque, l’ammissibilità del ricorso collettivo. Su questa base il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha poi escluso i presupposti per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, solo sollecitata, non avendo la parte prospettato alcun concreto profilo di incostituzionalità delle disposizioni applicate.
Quanto all’oggetto dell’impugnazione, in assenza di specificazioni sugli estremi dell’atto, il Tribunale ha individuato il provvedimento nel documento depositato, ossia l’ordine del Capo di Stato Maggiore recante la corretta interpretazione delle Linee di indirizzo per l’attribuzione del compenso forfettario d’impiego e di guardia. Tale atto chiarisce che a fronte del servizio di ventiquattro ore spettano un giorno di CFG e la giornata successiva libera, senza l’ulteriore giornata per il recupero psicofisico, nulla innovando sui presupposti per il riconoscimento delle otto ore di CFG.
Il Collegio ha quindi rilevato l’irritualità della domanda: i ricorrenti paiono dolersi del fatto che la compensazione del lavoro straordinario avvenga con il CFG anziché con il compenso per lavoro straordinario, ma la circolare interpretativa non incide sulla remunerazione delle ore eccedenti le otto dovute e non oggetto di recupero compensativo. Su tale profilo non è stata dedotta alcuna concreta censura, con conseguente declaratoria di inammissibilità e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.