Diffida ambientale senza sanzioni né effetti pregiudizievoli: ricorso inammissibile (TAR Sardegna n. 179 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si limiti a sollecitare il gestore di una discarica all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei rifiuti pericolosi, senza irrogare alcuna sanzione né incidere direttamente sull’attività svolta, è privo di contenuto lesivo e non è impugnabile per difetto di interesse. L’inammissibilità del ricorso non impedisce al giudice, ove la questione di merito sia comunque esaminata, di rilevare l’infondatezza delle censure. Gli obblighi di trattamento preliminare e di incapsulamento dei rifiuti contenenti amianto gravano sul gestore dell’impianto e non vengono meno per il fatto che il trattamento sia stato eseguito dal produttore del rifiuto: resta distinto il trattamento in loco, diretto alla protezione dei lavoratori, dal trattamento finale volto all’immobilizzazione del rifiuto in discarica. La contestazione relativa al trattamento di rifiuti extraregionali è inammissibile se il provvedimento non contiene alcuna previsione limitativa al riguardo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio di un Comune della Sardegna, munita di autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2011. All’esito di un’attività ispettiva svolta dall’ARPAS ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la Provincia ha adottato una diffida con cui ha intimato alla società di conformarsi alle prescrizioni contenute nella relazione ispettiva, osservare le norme sui criteri di ammissibilità dei rifiuti pericolosi in discarica e ha demandato all’ARPAS il controllo del rispetto del provvedimento, prevedendo la revoca dell’autorizzazione in caso di inosservanza.

La società ha impugnato la nota ARPAS, la relazione ispettiva e la determinazione provinciale, deducendo la violazione della disciplina in materia di amianto e l’illegittimità delle contestazioni sul trattamento di rifiuti provenienti da fuori Regione. Le amministrazioni si sono costituite per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha previamente rappresentato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile assenza di lesività dell’atto impugnato. La questione centrale attiene alla impugnabilità del provvedimento: secondo il Tribunale, la diffida si limita a richiamare il gestore all’osservanza delle normative vigenti in tema di rifiuti pericolosi e non produce alcuna conseguenza pregiudizievole nella sfera giuridica della ricorrente. Non è seguita alcuna sanzione, né si sono verificati effetti diretti sull’attività: ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.

In via subordinata, il ricorso è comunque infondato. Quanto al primo motivo, il Tribunale ritiene che l’ARPAS abbia correttamente individuato l’inadempimento dell’obbligo di procedere al trattamento di incapsulamento dei rifiuti contenenti amianto, prescritto dal d.m. 284/2004, e al loro trattamento preliminare ai sensi del d.m. 27.09.2010. Tali prescrizioni erano ribadite nella stessa autorizzazione integrata ambientale. Il Collegio precisa che gli obblighi non vengono meno per l’eventuale trattamento eseguito dal produttore: deve restare distinto il trattamento in loco, finalizzato alla protezione della salute dei lavoratori e alla prevenzione del rilascio delle fibre, dal trattamento finale di competenza del gestore, volto all’immobilizzazione a lungo termine del rifiuto in impianto dedicato o autorizzato.

Quanto al secondo motivo, relativo ai rifiuti provenienti da fuori Regione, il Tribunale rileva che l’ARPAS non ha contestato l’illegittimità di tale attività, ma si è limitata a segnalare che essa, pur consentita dall’autorizzazione, può determinare criticità in concreto. Mancando nel provvedimento impugnato alcuna previsione volta a contestare la legittimità del trattamento extraregionale, la censura è inammissibile.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie e dell’esito in rito della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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