Revocazione per errore di fatto esclusa se il punto è oggetto di valutazione giuridica (Cons. Stato n. 1833 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, su un punto non controverso e dotato di efficacia causale rispetto alla decisione. Non integra il vizio revocatorio la questione che il giudice abbia espressamente esaminato e risolto mediante una valutazione di carattere giuridico, né la contestazione dell’attività interpretativa delle domande e delle eccezioni. Diversamente opinando, il rimedio si convertirebbe in un terzo grado di merito, estraneo al sistema. È pertanto inammissibile il ricorso che lamenti la supposta ultrapetizione del giudice nell’interpretazione della causa petendi, quando la sentenza abbia motivato sul punto.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura negoziata per il supporto ai servizi di sicurezza presso due aeroporti milanesi, per un importo superiore a sessanta milioni di euro. All’esito della valutazione, la società aggiudicataria si colloca al primo posto e la seconda classificata, con uno scarto ridotto, impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia.
La ricorrente in primo grado deduce l’esclusione dell’aggiudicataria per l’irregolarità della cauzione provvisoria, prestata per un importo inferiore a quello richiesto e integrata, in sede di soccorso istruttorio, con decorrenza successiva al termine di presentazione delle offerte. Il TAR accoglie il motivo e annulla l’aggiudicazione. Il Cons. Stato, con sentenza della Sezione Quinta, respinge gli appelli proposti dalla stazione appaltante e dall’aggiudicataria. Quest’ultima propone quindi ricorso per revocazione, sostenendo che il giudice d’appello abbia frainteso il contenuto degli atti di causa e pronunciato su questioni mai prospettate dalla ricorrente originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti del rimedio, richiamando il consolidato orientamento sulla natura straordinaria della revocazione. L’errore di fatto deve derivare da una svista materiale sulla esistenza o sul contenuto di un atto processuale, deve cadere su un punto non controverso e deve aver costituito il motivo essenziale della decisione. L’errore, inoltre, deve emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, e non può investire l’attività di interpretazione e valutazione del materiale probatorio.
La Corte richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui l’Ad. plen. n. 5 del 2014 e l’Ad. plen. n. 21 del 2016, secondo cui non costituisce motivo di revocazione la circostanza che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni delle parti, né la contestazione del contenuto concettuale delle tesi difensive, perché le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Applicando tali coordinate, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il vizio dedotto, ossia la mancata deduzione nel ricorso introduttivo dell’attivazione del soccorso istruttorio e della non scusabilità dell’errore, non configura una svista su un punto non controverso. Sul tema vi è stata al contrario espressa motivazione, vertendosi su un punto che costituiva l’oggetto principale dell’appello dell’aggiudicataria: nessun abbaglio dei sensi è ravvisabile, perché la questione è stata presa in considerazione e risolta con una valutazione di carattere giuridico circa la possibilità per il giudice di primo grado di pronunciarsi su questioni sottese alla causa petendi, desumibili in modo inequivoco dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso.
Il Collegio rileva, inoltre, che i fatti di causa risultano ben percepiti nella sentenza impugnata, che richiama più volte la doglianza della ricorrente originaria sul termine di efficacia dell’integrazione cauzionale. La Corte sottolinea infine, con richiamo alla propria giurisprudenza recente, che non può assurgere a errore di fatto una valutazione giuridica, né il giudizio di revocazione può risolversi in un terzo grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le due società, mentre sono compensate con la stazione appaltante, costituitasi con mera memoria di stile.
Nota della Redazione
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