Doveri del comandante di stazione e nozione di attinenza al servizio (TAR Molise n. 19 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare, e in particolare il comandante di stazione, deve dare sollecita comunicazione ai superiori gerarchici di qualunque fatto attinente al servizio, senza poter autonomamente valutare l’incidenza dell’evento sulle attività del reparto: tale valutazione è riservata ai destinatari della comunicazione. L’art. 47 R.G.A. e gli artt. 716 e 717 del d.P.R. n. 90/2010 fondano doveri di iniziativa e di senso di responsabilità che prescindono dall’esito delle indagini di polizia giudiziaria. In tema di sanzioni disciplinari militari l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti. La norma sul concorso di più soggetti nella medesima violazione non si applica quando la condotta sanzionata è ascritta al solo ricorrente.
Il Fatto
Il comandante di una stazione distaccata dell’Arma dei Carabinieri apprese dal giorno successivo, per voce di un militare dipendente, di un intervento effettuato da personale del proprio reparto su richiesta di un privato cittadino, conclusosi con l’identificazione di un soggetto in stato di alterazione. Solo nel gennaio 2021, ricevuta la comunicazione di notizia di reato, l’ufficiale attivò i flussi informativi verso la scala gerarchica e la Procura.
Il Comandante di Compagnia irrogò la sanzione del rimprovero per violazione degli artt. 716 e 717 del d.P.R. 15.03.2010 n. 90, contestando la scarsa iniziativa e il difetto di senso di responsabilità. Respinto il ricorso gerarchico, l’interessato impugnò davanti al TAR Molise, deducendo vizio istruttorio e motivazionale, estraneità del fatto al servizio, assenza di colpevolezza e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo osserva che tra il momento in cui il ricorrente fu informato dell’evento e quello in cui formalizzò gli atti di sua competenza trascorsero oltre tre mesi. Tale distanza temporale, di immediata percezione, priva di consistenza la censura di difetto istruttorio e motivazionale, essendo la determinazione amministrativa sorretta da una approfondita ricostruzione dei fatti.
Il Tribunale richiama i principi espressi in materia di nozione di servizio, riferiti all’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010: la comunicazione ai superiori è doverosa per qualunque fatto attinente al servizio, e non spetta al militare valutarne l’incidenza. Richiama sul punto un orientamento già seguito in vicende analoghe (TAR Molise nn. 313/2013, 329/2023, 333/2023, 122/2024 e 236/2024) e la posizione espressa dal TAR Sardegna, sez. II, n. 447 del 2017. L’evento del 28.09.2020 riguardava un intervento di un militare della stazione comandata dal ricorrente, seguito da una comunicazione di notizia di reato per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen.: era dunque attinente al servizio e imponeva verifiche coerenti con l’art. 47 R.G.A..
Quanto alla mancata produzione della relazione di servizio che il ricorrente assume di aver richiesto al subordinato, il Collegio rileva che di essa non v’è traccia negli atti del procedimento, né il ricorrente prese iniziative di fronte alla sua omissione. Il ritardo nella redazione degli atti di polizia giudiziaria, ipoteticamente legato all’emergenza pandemica, non giustifica comunque l’inadempimento dei distinti obblighi previsti dall’ordinamento militare.
Sulla sproporzione della sanzione il Tribunale ribadisce l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella graduazione della sanzione, non sostituibile dal giudice salvo manifesta illogicità (Cons. Stato, sez. II, n. 9756 del 2022; TAR Lazio, sez. IV, n. 11106 del 2023). La doglianza è priva di elementi dimostrativi, come pure l’asserita assenza di colpevolezza, non accompagnata da puntuali contestazioni. Infine, l’art. 1355, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 non si applica, concernendo il concorso di più soggetti nella medesima violazione, mentre la condotta sanzionata è ascritta al solo ricorrente.
Nota della Redazione
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