Nessuna concausa di servizio per infermità da stress da straordinari (TAR Sicilia n. 1872 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Una normale attività di servizio non costituisce concausa dell’insorgenza di un’infermità del dipendente in assenza di situazioni di particolarità ed eccezionalità, comprovate con rigore, dalle quali risulti che sull’insorgenza o sull’aggravamento della patologia si siano innestati elementi qualificati e rilevanti riconducibili al servizio. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che devono essere specificamente documentati. Sono escluse le circostanze generiche, quali gli inevitabili disagi, le fatiche e i momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario della singola prestazione. Il lavoro straordinario non assume ex se rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, se non si dimostra che le prestazioni esorbitino dagli ordinari disagi del rapporto e siano sostenute da elementi di prova congrui, non da mere allegazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, con concessione dell’equo indennizzo. La C.M.O. competente aveva dapprima ritenuto le patologie dipendenti da causa di servizio, riconducendole alle tabelle annesse al d.P.R. n. 834/1981. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 28 giugno 2022, ha invece giudicato entrambe le patologie non dipendenti da causa di servizio.

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha quindi rigettato l’istanza dell’interessato, recependo quel parere. Il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego davanti al TAR, lamentando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione: l’amministrazione non avrebbe considerato l’abnorme sforzo psico-fisico sopportato, in particolare per le numerose ore di straordinario, né la particolare fragilità organica del soggetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la prova della dipendenza da causa di servizio deve essere fornita con rigore scientifico: occorre dimostrare che l’infermità è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall’attività di servizio, o che non si sarebbe presentata senza quel servizio. La Sezione cita sul punto il Consiglio di Stato sez. III, 25 agosto 2022, n. 7454 e il Consiglio di Stato sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009.

Il Tribunale ribadisce che nella nozione di concausa efficiente e determinante possono rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, da documentare in modo specifico. Restano fuori i disagi generici e lo stress fisiologicamente connesso al ruolo, richiamando anche il TAR Palermo n. 2520/2023. L’onere probatorio delle condizioni atipiche e avverse grava sul ricorrente, il quale può accedere ai documenti in possesso dell’amministrazione, ma deve offrire elementi congrui e non mere allegazioni.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario non assuma ex se rilievo decisivo, mancando comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità. Non è stato dimostrato che le prestazioni straordinarie esorbitassero dagli ordinari disagi del rapporto di lavoro.

Quanto al profilo motivazionale, il TAR osserva che il diniego si fonda su un parere del Comitato di verifica che esclude il ruolo causale o concausale del servizio, valorizzando i fattori individuali e le modalità di svolgimento della prestazione. La motivazione non appare né carente né illogica, e ciò anche a prescindere dai limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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