Passo carrabile e muro di cinta: discrezionalità tecnica e onere di motivazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione si pronuncia sull’istanza di apertura o modifica di un passo carrabile costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto e dell’incoerenza del procedimento valutativo. Il discostamento da un parere non vincolante è legittimo ove sorretto da adeguata motivazione, anche per relationem. La disciplina del codice della strada impone che il passo carrabile sia visibile dalla strada, ma non prescrive alcun angolo di visuale dal passo carrabile verso i veicoli in avvicinamento, diversamente da quanto previsto per le intersezioni. Il muro di cinta non costituisce nuova costruzione né ricostruzione, con la conseguenza che non soggiage alle distanze minime dal confine stradale per le strade di tipo F. La mancata impugnazione del titolo edilizio originario rende irrilevante l’annullamento della sanatoria delle difformità esecutive.

Il Fatto

Quattro proprietari di immobili situati in zona di verde agricolo impugnano davanti al TAR Trentino-Alto Adige il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune a un confinante per la regolarizzazione di una recinzione con accesso veicolare e pedonale, il presupposto nullaosta per la modifica del passo carrabile esistente sulla strada comunale e il parere della Commissione per il territorio e il paesaggio.

I ricorrenti lamentano che l’opera, realizzata in adiacenza al loro vicolo cieco di accesso, comprometta la visibilità in uscita e la sicurezza della circolazione. La sanatoria era stata preceduta da un’ordinanza sindacale di ripristino, dopo che un sopralluogo aveva accertato difformità rispetto all’autorizzazione semplificata: variazione del perimetro del muro, erezione di quattro pilastri, spostamento degli accessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendola di carattere esplorativo e superflua, essendo la vicenda chiarita dalla documentazione e dai sopralluoghi e vertendo la controversia su questioni prevalentemente giuridiche. Nel merito, i ricorrenti confondono i piani: il nullaosta attiene alla sicurezza della circolazione stradale, mentre la sanatoria riguarda profili urbanistici ed edilizi e presuppone la doppia conformità.

Quanto al dedotto aggiramento del parere negativo del responsabile comunale, il Tribunale chiarisce che quel parere concerneva lo spostamento del passo carrabile, non il muro di cinta. Il nullaosta della Giunta confuta i motivi ostativi con richiamo ai precedenti pareri favorevoli e alla modesta entità dello spostamento, imponendo l’installazione di uno specchio. Tale motivazione, anche per relationem, appare idonea e coerente con le caratteristiche della strada, stretta e a traffico moderato.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 16 cod. str. e dell’art. 26 del regolamento di esecuzione: per le strade di tipo F non sono stabilite distanze minime per i muri di cinta, e il manufatto non integra nuova costruzione. L’accesso dei ricorrenti, inoltre, non costituisce intersezione a raso, ma semplice passo carrabile, con la conseguenza che non si applica l’area di visibilità.

Infine, sul profilo paesaggistico, il Tribunale osserva che l’intervento di recinzione rientra tra quelli ormai esentati dall’autorizzazione in forza dell’allegato A alla legge provinciale n. 9/2018, richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla natura discrezionale del giudizio relativo ai passi carrabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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