Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2031 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze di condanna della pubblica amministrazione, l’accertamento dell’inottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la mancata esecuzione, anche parziale, dell’obbligo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora, pure richiesta, va esclusa quando il tempo trascorso e l’entità delle somme rendano la misura manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 4337/2023, depositata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, e ha condannato il Ministero ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00 sulla carta elettronica già assegnata, oltre al rimborso delle spese di lite con distrazione ai procuratori antistatari.
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a tale sentenza, al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni sul punto e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto, essendo distratte in favore del difensore, non è stata esperita sul punto alcuna azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali, e la resistente non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla penalità di mora richiesta dalla ricorrente, il Collegio la ritiene manifestamente iniqua, allo stato, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e dell’entità delle somme pretese. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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