Offerta tecnica e equivalenza del prodotto: sindacato sul giudizio della stazione appaltante (TAR Lombardia n. 2064 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante è vincolata al rispetto della legge di gara e non può ammettere per equivalenza un prodotto che non rispetti i requisiti minimi dalla stessa prescritti, non essendo consentito modificare la lex specialis per assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti. Il giudice amministrativo sindaca la valutazione tecnica di equivalenza quando essa sia manifestamente illogica o erronea, anche in presenza di un riconosciuto margine di discrezionalità tecnica. La concentrazione di un principio attivo esprime un rapporto tra grandezze e non può essere modificata mediante il dosaggio, la diluizione o il frazionamento del prodotto, operazioni peraltro vietate dalle istruzioni per l’uso e incompatibili con la prescrizione di un prodotto pronto all’uso. L’errore materiale nella indicazione del codice prodotto, facilmente individuabile e rettificabile, non giustifica l’esclusione dell’offerta, non potendosi avallare scelte meramente formalistiche.

Il Fatto

La centrale regionale di committenza indice una procedura aperta multilotto per la fornitura di un servizio di nutrizione artificiale domiciliare parenterale destinato agli enti del servizio sanitario regionale, disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016. Oggetto della controversia è il lotto n. 1, inizialmente aggiudicato a un raggruppamento temporaneo, con la seconda e la terza classificata collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Con una precedente pronuncia della stessa Sezione, confermata in appello, era stata annullata l’aggiudicazione e l’ammissione dell’offerta della seconda classificata, con onere per la stazione appaltante di procedere a nuova valutazione tecnica «in punto di esclusione o equivalenza». All’esito della rinnovazione, la prima classificata è esclusa e la seconda è confermata in gara, collocandosi al primo posto. La terza classificata impugna così l’aggiudicazione, chiedendo il risarcimento e il subentro; la seconda classificata propone ricorso incidentale di carattere escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso incidentale, che ritiene infondato in tutti i mezzi. Quanto ai requisiti della pompa volumetrica, il capitolato prescrive due distinti requisiti minimi — autonomia delle batterie di almeno sei ore e programmazione da 5 a 250 ml/ora — che non possono essere combinati nel senso di pretendere sei ore di autonomia alla frequenza massima: una lettura siffatta è arbitraria. Anche la doglianza sulla documentazione tecnica è respinta, ravvisandosi un errore materiale nel codice prodotto, rettificabile ai sensi dell’art. 1430 cod. civ., non essendovi dubbi sull’individuazione del prodotto offerto.

Il Collegio ritiene parimenti privi di pregio i rilievi sulla camera di gocciolamento, presente in due delle tre pompe offerte, sui manuali in lingua straniera, costituenti requisito di esecuzione e non di ammissione, e sulla validità della scheda tecnica dell’asta porta-flebo. Quanto ai punteggi tecnici, si richiama il pacifico indirizzo secondo cui l’attribuzione costituisce manifestazione di ampia discrezionalità della stazione appaltante, censurabile solo per errori evidenti o manifesta illogicità, senza che il concorrente possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

Passando al ricorso principale, è respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla precedente pronuncia: quella sentenza imponeva una nuova valutazione dell’offerta tecnica, che ben poteva sfociare nell’esclusione, e la ricorrente non aveva interesse ad appellarla, essendo stata soddisfatta la sua pretesa all’annullamento delle posizioni dei primi due classificati.

Nel merito, il Collegio accoglie i motivi sull’equivalenza del prodotto. Il capitolato impone la fornitura di eparina pronta all’uso in concentrazione 50/100 UI ml; la concorrente ha offerto un prodotto associato a taurolidina, con concentrazioni da 100 o 500 UI ml. La tesi della commissione, secondo cui la concentrazione prescritta sarebbe rispettata mediante un adeguato dosaggio, è respinta: la concentrazione esprime un rapporto tra grandezze e non varia con il dosaggio, né può essere ottenuta mediante diluizione o frazionamento, operazioni vietate dalle istruzioni per l’uso e incompatibili con la prescrizione di un prodotto pronto all’uso. La valutazione di equivalenza è quindi illogica, aprendo la strada alla fornitura di un prodotto non conforme ai requisiti minimi vincolanti. Il richiamo ai principi del risultato, di proporzionalità e di ragionevolezza è generico e non può giustificare la violazione della lex specialis.

Il ricorso principale è dunque accolto, con assorbimento delle altre censure e annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 1. Non risultando ancora sottoscritto alcun contratto, il Collegio non si pronuncia sull’inefficacia e sul subentro. Le spese sono compensate, con onere del contributo unificato a carico delle parti soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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