Revoca licenza porto d’armi atto vincolato dopo divieto prefettizio (TAR Liguria n. 206 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’adozione di un divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia da parte del Questore costituisce atto vincolato, in ragione del rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria che lega i due provvedimenti. Ne deriva che le censure di natura procedimentale, segnatamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sono infondate per l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non potendo il contenuto del provvedimento essere differente. Parimenti infondate sono le doglianze di carenza di istruttoria e di motivazione, ove gli atti diano conto del carattere vincolato della revoca questorile conseguente al divieto prefettizio. L’eventuale impugnazione in via gerarchica del divieto non incide sulla legittimità della revoca, ove l’efficacia del provvedimento presupposto non risulti sospesa.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile uso caccia, da ultimo rinnovata. Muovendo da un’informativa dei Carabinieri Forestali, la Prefettura di La Spezia ha emanato nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.. Il ricorrente ha impugnato in via gerarchica tale provvedimento, con procedimento ancora pendente.
La Questura di La Spezia ha quindi revocato la licenza di porto di fucile; la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la revoca. Il ricorrente ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Liguria, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione dell’atto che ha definito il ricorso gerarchico, illegittimità della revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione, stante il preteso carattere discrezionale del potere esercitato dalla Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 39 del T.U.L.P.S., che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, e l’art. 11, ultimo comma, del T.U.L.P.S., secondo cui le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate.
Su questa base il TAR afferma che, a fronte dell’adozione di un divieto di detenzione di armi, la revoca della licenza si configura come atto vincolato. Richiamando T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1791 del 2024, il Collegio ribadisce che tra revoca questorile e divieto prefettizio sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: l’autorizzazione alla detenzione di armi è presupposto necessario della licenza di porto d’armi.
Il Tribunale esclude rilievo alla circostanza che il divieto sia stato impugnato in via gerarchica, poiché allo stato la sua efficacia non risulta sospesa. Rileva incidentalmente, stando alla narrativa del ricorrente, l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 per la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la censura non è accolta perché opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: la natura vincolata della revoca comporta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente. Per analoghe ragioni il Collegio ritiene infondate le doglianze sulla carenza di istruttoria e di motivazione, avendo entrambi i provvedimenti dato conto del carattere vincolato della revoca questorile in seguito al divieto prefettizio.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 1.500,00, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Nota della Redazione
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