Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 213 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ex lege n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente l’istanza di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora, stante il carattere sanzionatorio, si cumula con gli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro con cui il Ministero della Giustizia era stato ingiunto a pagare, senza dilazione, la somma di euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione e la somma di euro 450,00 per spese e compensi del procedimento, distratta in favore del procuratore costituito ex art. 93 cod. proc. civ..
Il decreto, pubblicato e ritualmente notificato all’Amministrazione, non era stato eseguito. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato che il decreto della Corte di Appello possiede autorità di cosa giudicata, attestata dal deposito della relativa certificazione, e che lo stesso è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su tale presupposto si fonda l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..
Il passaggio centrale della decisione attiene ai presupposti dell’esecuzione. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha ritenuto che per le ottemperanze ai decreti emessi ex lege n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Nel caso concreto i creditori avevano inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza erano decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
Il Collegio ha poi rilevato che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere (Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Tale ulteriore importo va corrisposto a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta, fermo restando il potere della P.A. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8). Il Collegio ha infine liquidato le spese secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore antistatario, stabilendo che in caso di mancata rifusione provveda il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Nota della Redazione
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