Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2304 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva proposta davanti al giudice amministrativo. Il ricorso è ammissibile solo se il titolo esecutivo è divenuto definitivo, dovendosi dare prova del passaggio in giudicato allorché l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 2.500,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza al giudicato, deducendo il vano decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e le successive modifiche. La notifica della sentenza, avvenuta in data coeva alla pubblicazione, è ritenuta compatibile con l’immediata provvisoria esecutività delle sentenze del giudice del lavoro che condannano il datore al pagamento di somme in favore del lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 431, primo comma, c.p.c.
Il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo la notifica della sentenza, sicché la condizione di procedibilità risulta soddisfatta. Il Collegio accerta inoltre il passaggio in giudicato del titolo, necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e dando atto dell’attestazione di segreteria prodotta.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il TAR accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per il valore già liquidato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a funzionario apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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