Aggiornamento dell’informativa antimafia: obbligo di riesame sulle sopravvenienze (TAR Sicilia n. 250 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 attiva un obbligo di riesame in capo al Prefetto, che non può essere eluso con un atto assertivamente qualificato come meramente confermativo. Quando l’interessato alleghi fatti sopravvenuti astrattamente idonei a mutare il quadro indiziario, l’Amministrazione deve verificare in istruttoria l’attendibilità e l’inerenza di tali elementi, esplicitando le ragioni della loro eventuale irrilevanza. Il diniego che si traduca in un sostanziale non liquet integra un arresto procedimentale lesivo dell’interesse legittimo e si sottrae all’onere motivazionale. Il principio di attualizzazione del rischio infiltrativo impone una verifica puntuale e sostanziale della persistenza del pericolo al mutare del quadro fattuale. Resta fermo che il giudizio di permeabilità mafiosa è prognosi probabilistica, non accertamento penale, e che la risalenza dei fatti non ne determina da sola l’inattualità.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore degli autotrasporti e del movimento terra ed era iscritta dal 2015 alla white list dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. La Prefettura ha emesso nei suoi confronti un’informativa interdittiva fondata sui legami familiari dell’amministratore unico con il padre e il fratello, sui precedenti penali del padre per estorsione aggravata dal metodo mafioso, sulla costituzione della società nel 2014 mediante conferimento della ditta individuale paterna e sulla cessione della licenza di autotrasporto. All’informativa hanno fatto seguito l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, la revoca dell’autorizzazione portuale e la revoca degli interventi del Fondo di Garanzia.
La società ha impugnato tutti i provvedimenti con ricorso e primi motivi aggiunti. Ha poi presentato istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, documentando il licenziamento per giusta causa del familiare, il cambio di sede legale e il trasferimento della residenza dell’amministratore. La Prefettura ha opposto un diniego qualificato come atto meramente confermativo, assumendo l’insussistenza di elementi idonei a riavviare l’esame dei presupposti. Da qui i secondi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare: il diniego di aggiornamento non priva la società dell’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti, permanendo un interesse risarcitorio e la natura presupposta dell’informativa rispetto ai provvedimenti consequenziali. Sul punto richiama il precedente del Cons. Stato sez. III n. 9343 del 2023.
Nel merito, i primi sette motivi sono trattati congiuntamente, perché il sindacato sulla permeabilità mafiosa investe l’atto complessivamente inteso e non va parcellizzato. Il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui il pericolo va accertato con ragionamento induttivo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del più probabile che non. La risalenza dei fatti non fa perdere attualità al rischio, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento (Cons. Stato sez. III n. 1142 del 2024; n. 4213 del 2021). I legami parentali rilevano solo se lasciano ritenere una regìa familiare dell’impresa (Cons. Stato sez. III n. 3285 del 2023).
Applicando tali principi e il criterio tempus regit actum, l’informativa resiste: l’estensione dello screening al familiare convivente risponde all’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; la condanna ne ha rivelato la vicinanza all’associazione mafiosa e la cointeressenza economica con l’impresa paterna; la cronistoria societaria rende verosimile la continuità d’impresa. Neppure la pregressa iscrizione in white list giova, poiché non si invocano vizi di contraddittorietà rispetto a un atto eventualmente adottato contra legem. Infondata è anche la censura sulla mancata applicazione delle misure collaborative ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, data la non occasionalità dell’agevolazione mafiosa.
I secondi motivi aggiunti sono invece fondati. La distinzione tra atto confermativo e conferma in senso proprio serve a impedire l’elusione del termine di impugnazione, evenienza qui esclusa. L’aggiornamento non incide sul provvedimento originario ma sulla permanenza dei suoi effetti. A fronte di fatti sopravvenuti documentati, il diniego di riavvio dello screening integra un non liquet che viola l’art. 91, comma 5: il Prefetto è tenuto ad aggiornare l’esito al venir meno delle circostanze rilevanti. La Corte richiama la Corte cost. n. 57/2020 sulla provvisorietà della misura. Il diniego, per la sua portata denegatoria, è arresto procedimentale autonomamente impugnabile.
Il Collegio accoglie pertanto i secondi motivi aggiunti e annulla la nota prefettizia del 6.9.2024 ai fini del riesercizio del potere, compensando le spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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