Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per ostensione in corso di giudizio (TAR Sicilia n. 2559 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, l’ostensione della documentazione richiesta, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e dunque in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., per essere la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta. L’accoglimento spontaneo dell’istanza, ancorché tardivo, integra il riconoscimento implicito della fondatezza della domanda e fonda la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Le spese seguono la soccombenza così qualificata e sono liquidate nel dispositivo. Restano compensate le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 28.02.2024 un’istanza di accesso agli atti all’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Messina, per ottenere la documentazione necessaria a valutare l’impugnazione di un verbale unico di accertamento e notificazione, con cui le si contestava la mancata corresponsione di contributi previdenziali. L’amministrazione non ha dato alcun riscontro all’istanza.

Con ricorso notificato il 26.04.2024 e depositato l’8.05.2024, la società ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e per la condanna dell’I.N.P.S. all’esibizione della documentazione, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., lamentando la lesione del proprio diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

Costituitosi il resistente, questi ha rappresentato di aver osteso quanto richiesto, producendo la pec del 6.06.2024 con cui la Direzione provinciale ha messo a disposizione dell’istante il verbale di primo accesso ispettivo e le dichiarazioni dei lavoratori e del legale rappresentante, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione, insistendo però sulla rifusione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha quindi scrutinato il presupposto processuale del pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale.

Il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta in giudizio dimostra l’accoglimento della richiesta ostensiva, con pieno soddisfacimento dell’interesse e conseguimento del bene della vita aspirato. Su questa base ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando espressamente l’art. 34, co. 5, c.p.a., che la prevede quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

Sul versante delle spese, il Collegio ha ritenuto che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza debba trarsi il convincimento sulla fondatezza del ricorso: l’ostensione è intervenuta solo in seguito alla proposizione del ricorso e in pendenza del giudizio. Da qui la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese secondo la soccombenza virtuale, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori, con compensazione rispetto ai controinteressati non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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