Tariffe parcheggio autocaravan oltre il 50% e sosta notturna illegittime (TAR Sardegna n. 267 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tariffe di sosta e parcheggio a pagamento per gli autocaravan devono rispettare il limite di maggiorazione del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona, a norma dell’art. 185, comma 3, cod. strad.. L’ente locale non può superare tale soglia, neppure indirettamente, perché la norma crea una correlazione indefettibile tra l’importo applicato alle autovetture e quello riferibile agli autocaravan. È inoltre illegittima la previsione di una tariffa per la sosta notturna a carico dei soli autocaravan, quando per gli altri veicoli la stessa fascia oraria è gratuita. L’art. 185, comma 1, cod. strad. assoggetta gli autocaravan alla medesima disciplina degli altri veicoli agli effetti dei divieti e delle limitazioni, sicché resta preclusa ogni discriminazione in materia di circolazione, sosta e parcheggio.
Il Fatto
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti impugnava la delibera della Giunta del Comune di Siniscola n. 66 del 15.05.2024, nella parte in cui fissava le tariffe del parcheggio a pagamento per autocaravan e caravan. La delibera prevedeva, per diverse zone del litorale, tariffe orarie, semigiornaliere e giornaliere per gli autocaravan sensibilmente superiori a quelle delle autovetture, oltre a una sosta notturna a pagamento riservata ai soli autocaravan.
L’associazione deduceva la violazione dell’art. 185, comma 3, cod. strad., che impone una maggiorazione non superiore al 50% rispetto alle autovetture, e dell’art. 185, comma 1, cod. strad., che equipara gli autocaravan agli altri veicoli. Il Comune non si costituiva. In sede cautelare il TAR accoglieva l’istanza di sospensione con ordinanza n. 261 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria pronuncia cautelare sulla legittimazione ad agire dell’associazione, riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa a tutela di interessi collettivi. Nel merito, rileva che la delibera contempla per la sosta degli autocaravan tariffe ben oltre il parametro fissato dall’art. 185, comma 3, cod. strad..
La norma vincola le amministrazioni comunali nella fissazione delle tariffe, creando una correlazione indefettibile tra l’importo applicato alle autovetture e quello riferibile agli autocaravan. Il Comune ha superato la soglia massima del 50%, individuando importi persino superiori al doppio della tariffa prevista per le autovetture. Il TAR richiama sul punto la propria sentenza in forma semplificata n. 606/2024, ove si era evidenziata la chiarezza del dato normativo e l’illegittimità di ogni maggiorazione eccedente la soglia.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene dirimente l’art. 185, comma 1, cod. strad., che assoggetta gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli ai fini della circolazione e dei divieti e limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 cod. strad.. La previsione di una tariffa per la sosta notturna a carico dei soli autocaravan introduce un indebito trattamento differenziato e penalizzante, in contrasto con il dettato normativo. Il principio è ribadito da TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n. 353 del 2025.
La disparità collide anche con l’art. 47, comma 2, lett. b), cod. strad., che annovera gli autocaravan nella categoria M1, la stessa delle autovetture, il che impone una disciplina uniforme. Il ricorso è pertanto accolto e la delibera annullata nelle parti relative alla maggiorazione superiore al 50% e alla sosta notturna a pagamento, con condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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