Revoca della diffida e interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori (TAR Lombardia n. 26 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento impugnato, operando ex nunc e non ex tunc, non è pienamente satisfattiva dell’interesse dedotto e non giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; essa determina tuttavia il venir meno dell’attitudine lesiva dell’atto e quindi la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento. La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., costituisce emendatio libelli e deve essere avanzata, a garanzia del contraddittorio, nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a. L’interesse risarcitorio si correla all’atto lesivo e non alla successiva revoca, così che la relativa dichiarazione doveva essere proposta sin dalla domanda di annullamento o comunque entro i termini delle memorie conclusive. La dichiarazione tardiva non rileva ai fini della permanenza dell’interesse e il ricorso è improcedibile.
Il Fatto
Il Dirigente del Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio ha diffidato la società ricorrente, titolare di un insediamento produttivo autorizzato alle emissioni in atmosfera, ad adeguare l’impianto alle prescrizioni dell’autorizzazione. La diffida si fondava sulla relazione tecnica di ARPA Lombardia redatta all’esito di un sopralluogo e imponeva una serie di interventi: regolarizzazione dei punti di emissione, interruzione delle operazioni di lavaggio degli inerti, sospensione della gestione rifiuti, corretta compilazione del registro di carico e scarico, smaltimento dei rifiuti presenti e verifica della non contaminazione del suolo.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti fattuali delle contestazioni. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la revoca della diffida ed ha eccepito la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha chiesto, con note di udienza, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori per gli oneri medio tempore sostenuti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere: la revoca opera ex nunc e non ex tunc, sicché non è pienamente satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio. La circostanza che la diffida sia stata oggetto di autotutela evidenzia però il venir meno della sua attitudine lesiva, così che la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio meritevole di tutela dalla caducazione dell’atto ormai superato.
Passando all’interesse all’accertamento a fini risarcitori, il Collegio richiama Cons. St., Ad. Pl., n. 8 del 2022: è sufficiente una semplice dichiarazione di interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio. Tale dichiarazione, con cui si modifica la domanda di annullamento, deve però essere avanzata nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio.
Nel caso concreto la dichiarazione è stata depositata il 27 novembre 2024, dopo il decorso dei termini dell’art. 73 c.p.a., e non assume quindi rilievo. Non è condivisibile l’osservazione della ricorrente secondo cui la notifica della revoca, avvenuta il 20 novembre 2024, avrebbe impedito la tempestiva formulazione della dichiarazione: il danno asseritamente subito si correla alla diffida e non al provvedimento di revoca, sicché la domanda poteva essere proposta sin dall’impugnazione o comunque entro i termini delle memorie.
La ricorrente disponeva quindi ab origine di tutti gli elementi per valutare l’opportunità di avanzare la richiesta a fini risarcitori, ma ha scelto di non farlo tempestivamente. La dichiarazione costituisce emendatio libelli ed è tardiva. Irrilevante è poi la deduzione sulla mancata previsione dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento di revoca non è contestato nel giudizio.
Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le concrete modalità di definizione della lite giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.