Decoro urbano e atti programmatici non impugnabili dai titolari di posteggi (Cons. Stato n. 2750 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 e le delibere che ne approvano lo schema di protocollo d’intesa hanno efficacia meramente programmatica e vincolano i soli enti partecipanti, senza produrre effetti diretti nella sfera giuridico-patrimoniale dei privati. I titolari di posteggi per il commercio su area pubblica non sono pertanto legittimati a impugnare tali atti, dovendo rivolgersi avverso i successivi provvedimenti di rilocalizzazione. Il sindacato di legittimità sugli atti di indirizzo è ammesso nei limiti dell’eccesso di potere, restando riservata all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica nella tutela del decoro urbano.
Il Fatto
Tre società titolari di autorizzazioni per il commercio su posteggi fissi in alcune zone centrali della città impugnavano davanti al TAR Lazio la deliberazione di Giunta capitolina n. 172 del 2019, la delibera regionale n. 751 del 2019 e la determinazione dirigenziale n. QH/1253 del 2018, con cui si è preso atto delle conclusioni del Tavolo Tecnico per il Decoro e si è approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Comune, Ministero e Regione. Le ricorrenti lamentavano che le loro postazioni erano state dichiarate non compatibili con le esigenze di tutela delle aree di valore storico e paesaggistico.
Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Le società proponevano appello, deducendo violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, difetto di competenza della Giunta, vizi di istruttoria e disparità di trattamento, oltre a eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme statali e regionali sul contingentamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva in via preliminare una sopravvenienza: la determinazione dirigenziale n. QH/1346/2023 aveva prorogato l’efficacia del provvedimento del 2015 per i posteggi della tipologia interessata, producendo un effetto temporaneamente favorevole. Da ciò il Collegio trae argomento per una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, i motivi sono comunque infondati. La delibera n. 172 del 2019 si limita ad approvare uno schema di protocollo e ad autorizzare il Sindaco alla futura sottoscrizione. L’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 vincola solo gli enti pubblici partecipanti e non incide sulla sfera dei privati, i quali potranno partecipare ai procedimenti attuativi e impugnare gli atti di rilocalizzazione. Il Tavolo tecnico, privo di personalità giuridica, ha reso valutazioni di valenza solo preliminare e orientativa.
Il Collegio richiama le sentenze Cons. Stato nn. 3680 e 3681 del 2016 sulla medesima questione e la sentenza n. 443/2020, che aveva già scrutinato sfavorevolmente gran parte dei motivi. Le questioni di illegittimità costituzionale sono dichiarate irrilevanti e, comunque, manifestamente infondate: il fondamento delle norme è nell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, legge-quadro rispetto alla quale la legge regionale non è tenuta al rispetto della delega. L’intesa con la Regione, ancorché ex post, è stata raggiunta e la sentenza Corte cost. n. 140/2015 non ha imposto tempi o modalità.
È respinta anche la censura di incompetenza della Giunta: l’atto è di indirizzo e non pianificatorio, rientrando nella competenza sussidiaria dell’esecutivo. Quanto ai vizi di eccesso di potere, la rilocalizzazione è sospesa, la prospettazione era solo orientativa e manca il tertium comparationis rispetto alle altre categorie di commercianti. Il margine di discrezionalità tecnica nella tutela del decoro urbano non è stato esercitato in modo irragionevole. Le spese sono poste a carico degli appellanti.
Nota della Redazione
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