Ottemperanza al giudicato sulle spese e astreinte nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2772 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e non contestato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dalla maturazione del ritardo anteriore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si distraggono a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, quale difensore antistatario, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1140/2024 del 05.03.2024, che condanna la parte resistente a rimborsare le spese di lite liquidate in complessivi euro 730,00, oltre spese generali e accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è stata notificata al Ministero e al procuratore costituito, senza essere impugnata. È intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il titolo è rimasto inadempiuto, così il ricorrente ha promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo successivo e, ove occorra, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione costituitasi non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il Collegio ne trae il fondamento del ricorso e la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano.
Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente, il commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura regionale.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. La nomina opera come misura sostitutiva per il caso di perdurante inerzia.
Sulla richiesta di astreinte, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini sopra assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’inottemperanza del giudicato, condannando l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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