Rigetto delle osservazioni al PRG e aspettativa qualificata del proprietario (TAR Sicilia n. 2782 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di amplissima discrezionalità tecnica e sono insindacabili nel merito. Il rigetto delle osservazioni presentate dai privati in sede di formazione dello strumento urbanistico non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che l’Amministrazione le abbia esaminate e le abbia ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste soltanto quando la precedente destinazione edificatoria si sia concretizzata in uno strumento urbanistico esecutivo approvato o quantomeno adottato, così da ingenerare un’aspettativa qualificata alla sua conservazione. La previgente destinazione edificatoria non attribuisce al proprietario alcun diritto quesito né una posizione giuridicamente meritevole di tutela.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un terreno incluso in un comparto destinato a edilizia residenziale pubblica, impugnava la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva respinto l’osservazione con cui chiedeva il ripristino di quella destinazione, soppressa dallo schema di massima del nuovo piano regolatore e sostituita con la classificazione a zona agricola.

La società deduceva il difetto di motivazione, assumendo che la scelta urbanistica incidesse su un’aspettativa qualificata, già concretizzatasi in un programma costruttivo approvato e nel relativo decreto, e che l’Amministrazione avesse omesso ogni istruttoria sulle obiezioni formulate. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per mancata impugnazione della delibera di presa d’atto dell’esecutività del piano e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, sollevata sul rilievo che la delibera di presa d’atto dell’esecutività del piano era stata impugnata in via straordinaria, in violazione del principio di alternatività, e passa al merito, ove il ricorso è infondato.

Il Tribunale ricostruisce i fatti rilevanti: la società aveva chiesto nel settembre 2018 l’approvazione di un nuovo programma costruttivo per cento alloggi sociali; il Comune aveva richiesto un’integrazione documentale, costituita dallo schema di convenzione e dal computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, e la società non aveva mai provveduto. Lo schema di massima del nuovo piano regolatore aveva quindi escluso l’edificabilità dell’area.

Richiamando un indirizzo giurisprudenziale consolidato — Cons. Stato sez. II n. 3036 del 2024, Cons. Stato sez. IV n. 7464 del 2023, Cons. Stato sez. IV n. 1171 del 2023 — il Collegio afferma che le scelte urbanistiche non sono condizionate dalle pregresse destinazioni edificatorie, salvo l’esigenza di una motivazione specifica quando quelle indicazioni si siano concretizzate in uno strumento attuativo approvato o adottato. Nel caso di specie nessun piano di lottizzazione era stato adottato, essendo rimasto incompleto l’iter di approvazione per la mancanza dei documenti richiesti: non si era dunque realizzata alcuna aspettativa qualificata.

Torna pertanto applicabile il principio generale per cui le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico, il cui rigetto non esige motivazione dettagliata, bastando che siano state valutate in modo serio e ragionevole (TAR Bologna n. 276 del 2018; TAR Firenze n. 700 del 2014). La motivazione, osserva il Tribunale, si desume dalla complessiva impostazione del piano, che ha inteso completare le aree prossime al centro urbano consolidato e contenere il consumo di suolo (Cons. Stato sez. V n. 256 del 2024).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di giudizio, liquidate in duemila euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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